L’obbligo della fatturazione elettronica in vigore dal 1^gennaio 2019 riguarda la generalita’ dei contribuenti passivi Iva stabiliti o residenti in Italia. Cio’ significa che non rientrano nel campo di applicazione dell’obbligo le operazioni che intercorrono tra un operatore Iva residente o stabilito nel territorio dello Stato e: un soggetto comunitario o extra-UE oppure un soggetto identificato in Italia o con rappresentante Iva italianoSi precisa che, comunque, le operazioni attive effettuate verso un soggetto estero possono essere fatturate in via elettronica compilando il campo codice destinatario con il codice convenzionale composto da “XXXXXXX” cio’ al fine di evitare l’invio dell’esterometro.
Sono poi previsti degli esoneri specifici, trattasi:
- dei contribuenti minimi o forfettari che non hanno l’obbligo di emettere fattura elettronica per le operazioni effettuate e i cui fornitori sono obbligati a rilasciare loro, previa richiesta, la copia cartacea della fattura elettronica. Va pero’ ricordato che questi soggetti possono decidere di emettere le fatture in modalita’ elettronica e/o di ricevere quelle di acquisto attraverso il SdI. In tal caso sono assoggettati all’obbligo di conservazione sostitutiva.
- dei soggetti che applicano il regime 398/1991 (no profit) e che nel periodo d’imposta precedente (quindi nel 2018 ai fini della verifica dell’esonero per l’anno 2019) hanno conseguito ricavi commerciali per un importo non superiore a 65.000 euro.
- degli agricoltori n regime di esonero ex art.34 comma 6, D.P.R. 633/72. Gli acquirenti soggetti Iva sono tenuti ad emettere autofattura in formato elettronico per gli acquisti effettuati dal piccolo agricoltore, consegnandoli la copia cartacea del documento xml.
Per l’anno 2019 non rientrano altresi’ nell’obbligo della fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, e’ bene evidenziare che a differenza dei casi sopra elencati, per questa fattispecie non vige un esonero bensi’un vero e proprio divieto.bis
L’art.10 bis del Decreto Legge n.119 del 23/10/2018 convertito nella Legge n.136 del 13/12/2018 e successivamente modificato dalla Legge di Bilancio n.145/2018 art.1 comma 53 esclude per il 2019 i medici dalla fatturazione elettronica per le fatture sanitarie verso pazienti per le quali resta vigente l’obbligo della fattura cartacea. Viceversa la fattura elettronica e’obbligatoria per le prestazioni verso assicurazioni, ditte, aziende, enti, altri professionisti , ecc.