L’Agenzia delle Entrate ha annunciato l’emanazione di un provvedimento che escluda dallo spesometro riferito al 2016:
- le operazioni attive di importo inferiore a 3.000 euro, al netto dell’Iva, realizzate da commercianti al minuto
- le operazioni attive di importo inferiore a 3.600 euro, al lordo dell’Iva, realizzate da agenzie di viaggio;
- la generalità delle operazioni effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni e dalle Amministrazioni autonome (al di là o meno di emissione di fattura elettronica)
- tutti i già trasmessi al sistema “Tessera Sanitaria”, da parte sia dei soggetti obbligasti ezx art. 3 comma 3 del DLgs.175/2014 (medici, odontoiatri, farmacie) che dai soggetti obbligati ex DM.1° Settembre 2016 (parafarmacie, psicologi, infermieri, ostetriche).
Si tratta delle medesime esclusioni che erano state previste o scorso anno, con riferimento a i dati 2015. Considerato che l’esonero per le operazioni “sotto soglia”effettuate da commercianti al minuto ed agenzie di viaggio poteva essere immaginabile, il maggiore interesse riguarda le operazioni del settore sanitario.
Il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 24/03/2017 aiuta a comprendere che l’esonero riguarderà tutti coloro che hanno effettuato l’invio dei dati al sistema “TS” a prescindere dalla norma istitutiva di detto obbligo, i commercianti al minuto e tout operator, al di sotto rispettivamente delle soglie di 3.000 e 3.600 euro