Per le persone fisiche residenti non scatta l’obbligo di compilazione del quadro RW ed esenzione dall’obbligo di monitoraggio per le attivita’ finanziarie e patrimoniali situate all’estero che vengono affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, a condizione che i flussi finanziari e redditi derivanti da tale attivita’ siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Altro caso di esenzione dalla compilazione del quadro RW, e mancanza obbligo per il monitoraggio, quando i conti correnti non raggiungono nel corso del periodo d’imposta un importo superiore a 15.000 euro ma resta fermo l’obbligo di compilazione del suddetto quadro RW laddove sia dovuta l’IVAFE che rappresenta l’imposta sul valore delle attivita’ finanziarie estere.
Inoltre l’obbligo di monitoraggio non sussiste per le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo stato italiano e per le persone fisiche che lavorano all’estero presso organizzazioni internazionali ed inoltre per i contribuenti residenti in Italia che prestano la propria attivita’ lavorativa in via continuativa all’estero in zone di frontiera ed in altri paesi limitrofi con riferimento agli investimenti e alle attivita’ estere di natura finanziaria detenute nel paese in cui svolgono la propria attivita’ lavorativa.
Tale esonero viene riconosciuto solo qualora l’attivita’ lavorativa all’estero sia stata svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che entro sei mesi dall’interruzione del rapporto di lavoro all’estero, il lavoratore non detenga piu’ le attivita’ all’estero, se il contribuente entro tale data non ha riportato le attivita’ in Italia o dismesso le stesse, e’ tenuto ad indicare tutte le attivita’ detenute all’estero durante l’intero periodo d’imposta.
Tutti gli altri soggetti che sono titolari delle attivita’ detenute all’estero, compresi i soggetti residenti in Italia che abbiano la delega al prelievo su un conto corrente estero, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio.
L’obbligo dichiarativo ai fini del monitoraggio riguarda anche il caso in cui le attivita’ e gli investimenti esteri, pur essendo formalmente intestati a societa’ o ad entita’ giuridiche diverse dalla societa’ siano riconducibili a persone fisiche in qualita’ di titolari effettivi delle attivita’ secondo quanto previsto dalla normativa antiriciclaggio.
Ricordiamo che qualora il contribuente e’ esonerato dal monitoraggio e’ in ogni caso tenuto alla compilazione del quadro RW per l’indicazione dei redditi derivanti dalle attivita ‘estere di natura finanziaria o patrimoniale, per il calcolo dell’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) e dell’IVAFE (imposta sul valore delle attivita’ finanziarie estere).