La circolare n.4/2022 dell’Agenzia delle Entrate si sofferma anche sull’esclusione da IRAP, prevista dal 2022, in capo alle persone fisiche esercenti attivita’ commerciali e attivita’ professionali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorche’ non esclusiva, delle seguenti attivita’, anche se non organizzate in forma d’impresa:
-attivita’ indicate nell’art.2195 del c.c.
-attivita’ agricole indicate all’art.32 comma 2 lett.b) e c) del Tuir che eccedono i limiti ivi stabiliti.
Viene poi chiarito che, in ragione della loro natura di impresa individuale, non sono piu’soggette al tributo:
-le imprese familiari anche qualora impieghino diversi collaboratori familiari e dipendenti
-le aziende coniugali non gestite in forma sociaetaria.
Inoltre, atteso che l’esclusione dal tributo regionale interessa solo chi esercita l’attivita’ in forma individuale, l’Amministrazione finanziaria conferma che l’attivita’ esercitata dalle societa’ e dagli enti, tra i quali sono riconducibili anche gli studi associati e le associazioni professionali continueranno a essere soggetti a IRAP anche dopo il 2021.
L’eventuale esclusione da IRAP di associazioni professionali e studi associati sarebbe subordinata alla dimostrazione che non viene esercitata nessuna attivita’ produttiva in forma associata. In pratica, occorrerebbe provare che il vincolo associativo non si e’, in realta’, costituito e i singoli professionisti hanno esercitato in modo autonomo e non associato l’attivita’ professionale oggetto dell’eventuale imposizione.
Se ancora soggette a IRAP nel 2021 perche’ autonomamente organizzate, le persone fisiche esercenti attivita’ d’impresa e arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:
-presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;
-versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,40%). Non sono invece piu’ dovuti gli acconti d’imposta relativi al 2022.