Esenzione Imu e Tasi per l’abitazione principale
Per l’anno 2016 sono abolite l’IMU (esenzione IMU) e la TASI per le abitazioni principali iscritte nelle categorie catastali diverse da quelle definite “di lusso”. Lo prevede la legge di Stabilità 2016 (art. 1, commi da 10 a 17 e da 21 a 23). I proprietari o titolari di diritti reali sugli immobili “di lusso” – ossia quelli appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9 – adibiti ad abitazione principale devono invece pagare l’IMU. L’aliquota IMU rimane quella dello 0,4% (variabile, in aumento o in diminuzione, dai Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro.
Relativamente alla TASI (tributo per i servizi indivisibili), invece, vengono modificate le disposizioni inerenti l’istituzione e il presupposto impositivo (art. 1, commi 639 e 669, legge n. 147/2013). Con tali modifiche si escludono dall’imposizione le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Contrariamente a quanto anticipato da Palazzo Chigi nel comunicato stampa al termine del Consiglio dei Ministri del 15 ottobre, il testo definitivo della legge di Stabilità 2016 non contiene più l’eliminazione dell’IMU per le abitazioni principali classate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.
L’art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, infatti, non è stato modificato e continua ad applicarsi, quindi, anche per l’anno 2016, l’eccezione per cui i proprietari o titolari di diritti reali degli immobili di lusso adibiti ad abitazione principale devono pagare l’IMU.
Testualmente, la citata norma prevede che:
“L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l’aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10”.
Come sopra anticipato, per le abitazioni principali A/1, A/8 e A/9, quindi, anche il 2016 l’aliquota IMU rimane quella dello 0,4% (modificabile, in aumento o in diminuzione, da parte dei Comuni sino a 0,2 punti percentuali) con la detrazione di 200 euro.
In relazione al tributo per i servizi indivisibili (TASI), invece, vengono modificati i commi 639 e 669 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 riguardanti, rispettivamente, l’istituzione e il presupposto impositivo.
Tali modifiche hanno l’intento di escludere dall’imposizione sì le abitazioni principali (fino al 2015 tutte assoggettate alla TASI a prescindere dal loro classamento), ma con l’eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
I commi 639 e 669, quali risultanti dopo le modifiche contenute nella Legge di Stabilità 2016, recitano:
“È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico, sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore” (comma 639);
“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9” (comma 669).
In conclusione
Per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, invece, continueranno ad applicarsi sia l’IMU che la TASI come avvenuto fino ad oggi.
È evidente che molto dipenderà da quel che delibereranno i Comuni nell’osservanza del limite stabilito dall’art. 1, comma 677, legge n. 147/2013, secondo cui l’aliquota TASI fissata dal Comune sommata all’IMU, complessivamente, non deve superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31 dicembre 2013, in relazione alle diverse tipologie di immobili.
Per l’abitazione principale e relative pertinenze, si ricorda che l’aliquota massima dell’IMU prevista dalla legge (art. 13, comma 7, D.L. n. 201/2011) è stabilita al 6 per mille.
Per quanto riguarda l’IMU, gli immobili per i quali dovrà essere versata sono, a titolo esemplificativo:
– le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– le unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione ( “seconde case”), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale che non siano state assimilate all’abitazione principale dal Comune;
– le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
– gli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali.
Esenzione Imu e Tasi per l’abitazione principale ultima modifica: 2016-01-20T07:01:23+01:00 da