Per beneficiare dell’esclusione dal pagamento della seconda rata IMU 2020 e’ sufficiente che gli immobili siano ubicati nel territorio di una zona rossa indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.
In particolare l’art.5 del DL. 149/ 2020 (Ristori-bis) stabilisce che per gli immobili ubicati nei comuni delle cosiddette zone rosse, ossia nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravita’ e da un livello alto di rischio a causa del Covid-19, non e’dovuta la seconda rata IMU 2020 sia per gli immobili che per le relative pertinenze in cui esercitano le attivita’ riferite ai codici ATECO riportate nell’Allegato 2 dello stesso decreto (Allegato che e’stato integrato con l’attivita’ di 477210 -Commercio al dettaglio di calzature e accessori ad opera del Dl. 154/2010 c.d. Ristori-ter).
Per l’esonero della seconda rata Imu in scadenza il 16 dicembre 2020 e’sufficiente che l’immobile sia ubicato nella zona rossa indipendentemente dalla circostanza che durante il periodo della seconda ondata della pandemia, il territorio della Regione interessato passi in una fascia diversa.
In ultimo e’da ricordare che i soggetti passivi dell’IMU per essere esonerati dal pagamento del 2^acconto devono essere anche gestori dell’attivita’