In costanza di residenza fiscale in Italia l’aver mantenuto un rapporto di lavoro dipendente all’estero impedisce l’accesso al regime forfetario, ex art. 190/2014. relativamente alla nuova attivita’ svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro prestato all’estero.
Consideriamo la seguente fattispecie: persona che, dal 2019, lavora come dipendente all’estero (UK) per alcune societa’. Nel paese estero il soggetto ha aperto un conto corrente e locato un’abitazione, L’intenzione sarebbe quella di rientrare in Italia per avviare un’attivita’ di lavoro autonomo in regime forfettario, continuando a collaborare con la societa’ estera per la quale risulta attualmente dipendente.
La prima causa di esclusione e’ che l’esercizio dell’attivita’ autonoma che si vuole svolgere e’effettuata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
Tale causa ostativa si applica in quanto il soggetto risulta fiscalmente residente in Italia in virtu’ del mantenimento dell’iscrizione all’Anagrafe italiana, il che determina la tassazione anche in Italia del reddito di lavoro dipendente prodotto nel Paese estero nel 2019 e nel 2020.
Un secondo ostacolo all’applicabilita’ del regime forfettario riguarderebbe l’ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente percepito all’estero, ove superasse i 30.000 euro nell’anno solare precedente. In questo caso l’Agenzia delle Entrate non fa differenziazioni esplicite in relazioni alla residenza della persona e ai criteri di tassazione conseguenti o dalla territorialita’ del reddito.
In conclusione, considerando le suddette due cause di esclusione, il contribuente per lo svolgimento della sua attivita’ di lavoro autonomo in Italia, non potra’ applicare il regime forfettario.