Come ogni provvedimento condonistico, di pace fiscale, di tregua che si rispetti, anche nell’ambito delle disposizioni della legge di Bilancio 2023 si rinviene una sanatoria delle irregolarità formali (commesse fino al 31 ottobre 2022), che per molti contribuenti rappresenta una sorta di “premio assicurativo”.
Va ricordato che per il perfezionamento della sanatoria è necessario il pagamento di 200 euro per ciascun anno d’imposta e la rimozione dell’irregolarità, quest’ultima da effettuarsi entro il 31 marzo 2024.
Il pagamento dei 200 euro per anno va invece eseguito entro il 31 ottobre prossimo, con la possibilità di pagare in due rate:
1 la prima, sempre entro la fine del prossimo mese,
2 la seconda entro il 31 marzo 2024.
Quanto alla rimozione dell’irregolarità, nel provvedimento attuativo del 30 gennaio 2023 (n. 27629) è stato specificato che non occorre provvedere ad alcuna rimozione laddove ciò «non sia possibile o necessario avuto riguardo ai profili della violazione formale».
Nella circolare 6/E/2023 è stato ulteriormente affermato (come nella precedente circolare 11/E/2019) che la rimozione dell’irregolarità non è richiesta ogniqualvolta è la stessa disposizione “punitiva” che dispone la sola irrogazione delle sanzioni: il che accade, per la verità, in molti casi (la circolare 11/E/2019 riporta alcune di queste situazioni).
In sostanza, spesso basterà pagare i 200 euro per periodo d’imposta per ritenere di avere sanato tutte le infrazioni formali, perlomeno quelle che sono state riconosciute come tali dai vari documenti di prassi delle Entrate.
Occorre inoltre rilevare che il comma 172 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che risultano escluse dalla regolarizzazione le violazioni contestate in atti divenuti definitivi al 1° gennaio 2023.
Il punto 1.3. del provvedimento attuativo delle Entrate del 30 gennaio 2023 specifica ulteriormente che la sanatoria non si applica alle violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, in riferimento al quale sia intervenuta pronuncia definitiva oppure altre forme di definizione agevolata antecedentemente al versamento della prima rata della somma dovuta per la regolarizzazione.
Ciò significa, in sostanza, che gli effetti della sanatoria si estendono anche agli atti di contestazione emessi dall’agenzia delle Entrate non divenuti definitivi al 1° gennaio 2023 e, se il rapporto risultava pendente a tale ultima data, non divenuti definitivi prima del versamento della prima o unica rata (31 ottobre 2023).
Occorre quindi considerare il rapporto esistente tra la sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle liti pendenti (in scadenza il 2 ottobre). Quest’ultima prevede anche la possibilità di definizione delle controversie riguardanti esclusivamente le sanzioni non collegate al tributo, con il pagamento del 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’agenzia delle Entrate e del 40% negli altri casi.
Le sanzioni
Chiaramente, le sanzioni non collegate al tributo sono quelle che, nella gran parte delle ipotesi, rientrano nella sanatoria delle irregolarità formali.
Si sottolinea che ciò vale nella gran parte dei casi, perché, ad esempio, le contestazioni da quadro RW, oggetto di un atto “pendente” secondo la nozione stabilita dalla definizione delle liti di cui ai commi 186 e seguenti, possono risultare oggetto solo di quest’ultima forma di regolarizzazione (essendo tali violazioni escluse dalla sanatoria delle irregolarità formali).
Sicché altri contenziosi pendenti per violazioni che rientrano tra quelle incluse nella sanatoria delle irregolarità formali possono certamente essere definiti con i 200 euro previsti da quest’ultima sanatoria.
Questo, naturalmente, alla condizione che l’atto non risulti definitivo in base alle disposizioni sopra riportate.
Evidentemente, non aderendo alla definizione delle liti pendenti, non si avrà l’estinzione del processo in base a quanto previsto dalle disposizioni di quest’ultima forma di sanatoria. Si realizzerà, comunque, la cessazione della materia del contendere.