Con l’applicazione del D.Lgs. 192/2025 a partire dai bilanci 2025, la regola della “competenza allargata” attribuisce rilevanza fiscale immediata alle correzioni di errori contabili nell’anno in cui viene contabilizzato il rimedio.
Tuttavia, come chiarito da Assonime con la circolare n. 20/2026, questo automatismo fiscale si applica esclusivamente agli errori non rilevanti secondo i principi contabili (OIC 29 e IAS 8).
La “competenza allargata” copre ogni tipologia di errore (competenza, qualificazione, classificazione e quantificazione).
Il regime è esteso anche alle stabili organizzazioni e alle micro-imprese, a patto che siano sottoposte a revisione legale.
Il rimedio deve essere registrato entro il termine di approvazione del bilancio dell’esercizio successivo a quello dell’errore.
Restano esclusi dalla competenza allargata gli errori rilevanti. Per questi ultimi permane l’obbligo di presentare una dichiarazione integrativa ai fini IRES e IRAP.
La correzione degli errori non rilevanti con il regime della competenza allargata prevede la contestuale gestione contabile e fiscale direttamente nell’esercizio in cui si scopre l’errore.
Di seguito la procedura operativa passo dopo passo:
- Imputazione a Conto Economico: Registra il componente di reddito omesso (o errato) direttamente nel Conto Economico dell’esercizio in corso.
- Voci di bilancio: Utilizza le voci A5 (Altri ricavi e proventi) per i ricavi sopravvenuti o B14 (Oneri diversi di gestione) per i costi sopravvenuti.
“Competenza allargata” per le correzioni nei bilanci ultima modifica: 2026-08-11T06:04:00+02:00 da