Nel D.L. “Cura Italia” è inserita una norma di favore per chi sostiene l’attuale emergenza sanitaria (articolo 66 del D.L.18/2020).
In base alle nuove disposizioni le erogazioni liberali in denaro, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 usufruiscono di una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.
In sede di conversione del D.L. 18/2020 ad opera della L. 27/2020, sono stati inseriti tra gli enti che possono raccogliere le erogazioni in questione gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Si ricorda che l’effettuazione di erogazioni liberali, in alcuni casi, comporta, per le persone fisiche, la scelta fiscale in sede di dichiarazione dei redditi tra detraibilità dall’imposta di una percentuale della spesa sostenuta oppure deducibilità della spesa a riduzione del reddito imponibile.
La regola dell’articolo 1.1 dell’art.15 del TUIR dispone che dall’imposta lorda (Irpef) si detrae un importo, pari al 26%, delle erogazioni liberali in denaro (su un valore massimo di spesa di 30.000 euro annui), effettuate a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, gestite da associazioni, fondazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M., nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse).
Il comma 1 dell’articolo 66 prevede, per le persone fisiche e gli enti non commerciali, una detrazione dall’imposta lorda pari al 30% per:
- le erogazioni liberali in denaro e in natura;
- effettuate nell’anno 2020;
- in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro;
- finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
L’ammontare della detrazione spettante non può essere superiore ad euro 30.000.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa le erogazioni liberali in denaro e in natura a sostegno delle misure di contrasto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, effettuate nell’anno 2020, sono invece integralmente deducibili.
In caso di erogazioni in natura, i beni ceduti gratuitamente non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa e sono pertanto esclusi da tassazione.
A fini Irap, poi, tali erogazioni sono deducibili integralmente nell’ esercizio in cui sono effettuate.
Per quanto riguarda i soggetti beneficiari della nuova deduzione, l’articolo 66, comma 2, fa riferimento genericamentea tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa:possono pertanto beneficiare della deduzione sia i soggetti Irpef, quali imprese individuali e società di persone, sia i soggetti Ires, quali società di capitali, enti commerciali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti.
In relazione ai soggetti destinatari, a differenza di quanto previsto per le erogazione effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, la norma non prevede a quali soggetti debbano essere destinate le erogazioni: si ritiene che i destinatari debbano essere gli stessi soggetti (Stato, regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni non lucrative).
La norma si prefigge lo scopo di assicurare una peculiare disciplina a favore delle erogazioni liberali effettuate nel 2020 a sostegno dell’emergenza da Covid 19, mediante:
- la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;
- la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.
La deduzione in esame è collegata esclusivamente all’erogazione liberale effettuata e prescinde dalla presenza o meno di un reddito d’impresa conseguito e dichiarato: come chiarito nella circolare 8/E/2020 l’agevolazione, non essendo parametrata al reddito realizzato spetta quindi anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale in esame. In relazione poi al trattamento da riservare a fini Iva alle liberalità in natura la circolare 8/E/2020 ha chiarito che la cessione gratuita non è gravata da Iva.