La morte del socio di una societa’ in accomandita semplice origina in capo all’erede il diritto alla liquidazione della quota. Per individuare il trattamento fiscale di questa fattispecie in capo all’erede occorre in primo luogo distinguere tra la posizione del de cuius che possedeva la quota come socio accomandatario e l’eventuale qualifica di socio accomandante del medesimo.
In caso di morte del socio accomandante, infatti si applica l’art.2322 c.c. il quale, in deroga alla disciplina generale, stabilisce che la quota di partecipazione del socio accomandante e’ trasmissibile per causa di morte. Cio’significa che nel silenzio del contratto sociale, l’erede dell’accomandante subentra, una volta accettata l’eredita’, automaticamente, a prescindere da consenso proprio e dei soci superstiti. In tale circostanza, non si origina direttamente il diritto alla liquidazione della quota in favore degli eredi.
L’ipotesi della morte del socio accomandatario, invece, costituisce un caso di scioglimento del vincolo sociale limitatamente a un socio ex art.2284 c.c. La norma citata individua, dunque, a seguito di morte del socio accomandatario, lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la societa’, con conseguente obbligo per i soci superstiti di liquidare la quota del socio defunto ai suoi eredi entro il termine di sei mesi, ex art.2289 c.c.
Il reddito percepito dall’erede costituisce un reddito di partecipazione e pertanto un reddito d’impresa. Esso concorre integralmente all’imponibile del percipiente e, se si rispettano determinati requisiti, puo’ beneficiare della tassazione separata. La tassazione separata si applica a condizione che sia intercorso un periodo di tempo superiore a cinque anni tra la costituzione della societa’ e la morte del socio. Ai fini in esame, e’ininufluente il momento in cui il socio e’entrato a far parte della societa’; anche il socio che ha fatto ingresso nella societa’ di meno di cinque anni puo’ fruire dell’agevolazione, purche’ la societa’ stessa sia stata costituita da almeno cinque anni.
Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate sono assoggettate a tassazione separata le somme liquidate ai soci o ai loro eredi a titolo di: avviamento e plusvalori in genere; riserve in sospensione d’imposta; parte di utile dell’esercizio formatasi dall’inizio del periodo d’imposta fino al verificarsi dell’evento che ha originato l’erogazione delle somme.