Il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali ex L.178/2020 e’ riconosciuto per gli investimenti effettuati nel 2021 in misura piu’ favorevole, diminuendo poi a partire dal 2022.
Fermo restando che per individuare l’agevolazione applicabile rileva il momento di effettuazione dell’investimento, identificato in base all’art.109 del TUIR per gli investimenti in beni ordinari effettuati entro il 31 dicembre 2021 il credito d’imposta spetta:
_ per i beni materiali ordinari nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
-peri beni immateriali ordinari nella misura del 10% del costo nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
-per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalita’di lavoro agile, la misura del credito d’imposta e ‘ulteriormente elevata al 15%.
Tale misure si applicano anche nel caso in cui entro il 31 dicembre 2021 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, effettuando poi l’investimento entro il 30 giugno 2022.
Per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari effettuati nel 2022 (senza prenotazione) invece, l’aliquota del credito d’imposta scende al 6% fermi restando i suddetti limiti.