L’attività svolta dalle associazioni senza fini di lucro (esempio:le cooperative) non è considerata commerciale e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo. Ma se di fatto svolgono attività a carattere commerciale derogano alla disciplina generale. L’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l’esenzione è però sempre a carico del soggetto che le invoca, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall’art.2697 del codice civile. Tra i presupposti per il trattamento agevolato, vi è sia il dato “formale” della specifica condizione dell’inserimento negli atti costitutivi o negli statuti di clausole dettagliatamente indicate e sia il dato “sostanziale”, consistente nell’accertamento, rimesso al giudice di merito (il quale ne deve render conto con adeguata e congruente motivazione), che l’attività delle associazioni si svolga poi, in concreto, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse. Tra queste clausole spicca proprio il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione e l’obbligo di assicurarne il reimpiego ai fini di realizzazione degli scopi istituzionali. Pertanto è strumentale, per il rispetto di tali prescrizioni, l’obbligo di redazione del bilancio o del rendiconto annuale. Non è affatto sufficiente, al fine della fruizione del trattamento tributario di favore, la mera appartenenza dell’ente alla categoria delle associazioni Onlus, nè è sufficiente il mero accertamento in ordine all’ambito della loro attività, a prescindere dal rispetto, anche sostanziale, di tutti i requisiti formali previsti dall’art.10 del DLgs. n.460/1997. In definitiva, la conformità degli statuti ai principi legislativi comporta una presunzione di spettanza delle agevolazioni tributarie. Tale presunzione è però relativa, non assoluta, e non impedisce all’Amministrazione di disconoscere le agevolazioni, dimostrando che la veste mutualistica funge da copertura a una normale attività imprenditoriale.
Enti non commerciali: verifica dei requisiti per l’esenzione
Enti non commerciali: verifica dei requisiti per l’esenzione ultima modifica: 2015-08-17T10:30:54+02:00 da