La cessione di un brevetto da parte di un ente non commerciale è tassata come reddito diverso in quanto la persona giuridica non può qualificarsi come inventore.
l’Agenzia ha affermato che i proventi derivanti dallo sfruttamento economico di un brevetto possono qualificarsi come redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo solo se «direttamente» percepiti dal soggetto inventore (articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir). Da ciò discende che, in assenza di tale status, il reddito derivante dalla cessione o conferimento del brevetto da parte di un ente commerciale, persona giuridica, deve essere ricondotto tra quelli «diversi» ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera g), del Tuir. La stessa logica vale anche nel caso in cui il brevetto sia conferito in una società.