Gli enti no profit che forniscono prestazioni alla pubblica amministrazione potranno continuare a certificare le somme percepite emettendo note di debito in forma cartacea, senza ricorrere alla fatturazione elettronica. Ricordiamo che che relativamente all’emissione di quest’ultima il DM 3 Aprile 2013 n.55 ha stabilito distinte fasi di decorrenza dell’obbligo; in particolare dal 6 giugno 2014 devono essere trasmesse in formato elettronico le fatture nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale (comprese le unità perferiche), mentre dal prossimo 31 Marzo 2015 l’obbligo sarà esteso alle altre Amminstrazioni locali (compresi gli Ordini professionali). A decorrere da tali date, le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare fatture trasmesse in formato cartaceo e, trascorsi tre mesi, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. Ciò fatto salvo il periodo di transizione di tre mesi, a partire dalla decorrenza dell’obbligo, durante il quale i soggetti destinatari possono accettare e pagare le fatture emesse in formato cartaceo prima dell’entrata in vigore della disciplina. L’introduzione dell’obbbligo di fatturazione elettronica rischia di danneggiare le associazioni no profit, le Onlus e le fondazioni che non svolgono attività commerciale e, in quanto soggetti non titolari di partita Iva, non emettono fattura. A tale riguardo il MEF (Ministero dell’Economia e deel Finanze) precisa che l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione costituisce una diversa modalità di emissione della fattura. In altri termini i soggetti che prima del 6 giugno 2014 non erano tenuti ad emettere fattura verso la P.A. in quanto non obbligati dalla normativa vigente, continuano anche successivamente a tale data, a non rientrare nell’ambito di applicazione dell’obbligo. Gli stessi potranno, pertanto, continuare a certificare le somme percepite sulla base di convenzioni stipulate con la Pubblica Amministrazione, emettendo note di debito in forma cartacea. Per quanto riguarda il meccanismo della scissione dei pagamenti (“split payment”) introdotto dalla legge di stabilità 2015 che si applica con riferimento alle operazioni fatturate dal 1° gennaio 2015 nei confronti della Pubblica Amministrazione, che prevede l’assolvimento dell’Iva all’Erario da parte del cessionario o committente dell’operazione, non essendo quindi liquidata l’imposta da parte del fornitore, è prevista una deroga all’applicazione delle dello speciale meccanismo in favore degli enti no profit, in quanto l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo split payment non è applicabile alle operazioni rese da fornitori che beneficiano di regimi speciali che non prevedono l’esposizione dell’imposta in fattura e che ne dispongono l’assolvimento secondo regole proprie. Occorre un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate se tale meccanismo di split payment possa interessare anche i fornitori in regime forfetario o dei minimi che emettono fatture a P.A. senza l’esposizione dell’imposta.
Enti no profit: no a fatturazione elettronica e split payment
Enti no profit: no a fatturazione elettronica e split payment ultima modifica: 2015-03-16T07:05:19+01:00 da