L’art.10, comma 4-quater,lett. b) del DL 8 Aprile 2015 n.35, convertito dalla L.6 giugno 2013 n.64, ha ulteriormente prorogato al 30 settembre 2013, il termine entro cui gli enti locali devono deliberare il proprio bilancio di previsione per l’anno 2013. Si ricorda che la legge di stabilità per l’anno 2013 aveva prorogato detto termine al 30 giugno 2013. La possibilità di prorogare il termine per il bilancio di previsione è stabilita dall’art.151 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. Il citato art.151, infatti prevede che gli enti locali debbano approvare il bilancio di previsione per l’anno successivo entro il 31 dicembre. Per il 2013 le proroghe sono arrivate non da un decreto ministeriale, ma dalla legge di stabilità prima e dalla legge di conversione del DL n.35/2013 poi. Entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione è stabilito il termine per deliberare le aliquote d’imposta per i tributi locali (ad esempio IMU, addizionale comunale IRPEF) e le tariffe per i servizi locali applicabili nell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote relative ai tributi locali s’intendono rinnovate di anno in anno.
Bilanci di previsione degli enti locali: Proroga al 30 settembre
Bilanci di previsione degli enti locali: Proroga al 30 settembre ultima modifica: 2013-06-14T20:00:35+02:00 da