Fissati i paletti per le attivita’ diverse degli enti del Terzo settore (Ets). Vengono definiti i criteri di strumentalita’ e secondarieta’ delle attivita’ che gli Ets possono svolgere per finanziare la propria mission istituzionale. Rientrano tra le attivita’ diverse, ad esempio, la vendita di beni e le prestazioni di servizi, le sponsorizzazioni e le somministrazioni di alimenti e bevande. Il rispetto dei limiti previsti dal decreto per il loro svolgimento diventa cruciale per mantenere lo status di ente del Terzo settore.
Due i limiti da tenere in conto: secondarieta’ e strumentalita’. Un aspetto quest’ultimo che si manifesta quando l’attivita’ sia funzionalmente orientata alle finalita’ civiche, solidaristiche e di utilita’ sociale. In sostanza, a prescindere dal tipo di attivita’ diversa realizzata, cio’ che conta e’ il rispetto del vincolo di destinazione, ossia che le entrate da essa derivanti siano reinvestite negli scopi istituzionali.
A livello operativo, l’Ets che intenda svolgere attivita’ diverse da quelle d’interesse generale dovra’ farne espressa menzione nello statuto e, a livello contabile, documentarne il carattere secondario e strumentale tramite l’organo amministrativo, con indicazione anche del criterio quantitativo utilizzato.
Al superamento dei limiti ( i ricavi delle attivita’ diverse non devono essere superiori al 30% delle entrate complessive o, in alternativa al 66% dei costi complessivi) l’Ets deve dare segnalazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio. In caso di omessa segnalazione, l’Ufficio dispone la cancellazione dell’Ets dal Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts).
I limiti hanno una certa flessibilita’, e se superati in un esercizio e’possibile rientrarvi nell’esercizio successivo se si compensa l’eccedenza maturata.