A norma dell’articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies, del Dl 146/2021, dal 1° gennaio 2024 (termine prorogato al 1° luglio dall’articolo 4, comma 2-bis, del Dl 51/2023) per tutte le Aps (associazioni di promozione sociale) e le Odv si registra un cambio di regime Iva, per cui tutte le prestazioni rese passano dal regime di fuori campo Iva a quello dell’esenzione Iva. Per tale motivo, tali enti dovranno comunque aprire la partita Iva.
In relazione a ciò, sarà necessario emettere fattura in esenzione Iva ogni volta che i soci o i terzi, anche occasionalmente, verseranno somme di denaro, anche modiche. L’obbligo in questione non vale anche per quegli Ets che svolgono unicamente attività istituzionale. Come tali, infatti, essi non sono tenuti ad aprire partita Iva e opereranno solo con il codice fiscale.
Qualora, invece, venga svolta una qualunque attività diversa da quella istituzionale, anche considerata esente, sorge l’obbligo della partita Iva, che, in base all’articolo 18 del Dl 36/2022, dal 1° gennaio 2024 si lega anche all’obbligo della fattura elettronica.
Qualora, poi, si tratti di un soggetto che svolge unicamente operazioni esenti, questo può dare preventiva comunicazione all’amministrazione finanziaria e venire dispensato dagli obblighi di fatturazione e di registrazione, a norma dell’articolo 36-bis del Dpr 633/1972. In tale previsione rientrano le operazioni esenti da imposta ex articolo 10 del Dpr 633/1972, tranne quelle indicate al primo comma, numeri 11, 18 e 19, e al terzo comma dello stesso articolo.
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