E’ consentito emettere fatture senza sanzioni entro i termini per la liquidazione dell’imposta. Se le fatture sono emesse entro la seconda liquidazione successiva, invece, le sanzioni previste si riducono dell’80%.
Tutto cio’ si riverbera anche sui tempi per l’esercizio del diritto della detrazione Iva in capo al cessionario committente. La detrazione dell’Iva e’ammessa solo se oltre al ricorrere del presupposto dell’effettuazione dell’operazione il cessionario o committente e’in possesso di una valida fattura di acquisto.
Dal 1^gennaio 2019 le sole fatture che costituiscono titolo per la detrazione dell’Iva sono quelle emesse in formato XML. Nel caso di fattura cartacea recante una data di emissione successiva al 31/12/2018 la fattura s’intende non emessa. La detrazione dell’imposta e’ ammessa a partire dalla prima liquidazione, riferita al momento di effettuazione dell’operazione a condizione che la fattura sia stata ricevuta e annotata entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
E’ possibile che il cessionario possa ricevere la fattura elettronica poco oltre i termini per computare in detrazione l’imposta nella prima liquidazione utile e dover attendere quella successiva.
Se la fattura elettronica e’ validamente emessa, il diritto alla detrazione Iva non viene meno ed esso decorre decorre dal momento in cui il cessionario o committente viene in possesso del documento elettronico.