L’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’Iva, ai sensi dell’art.26 del DPR.633/72, rappresenta lo strumento principale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione (fermo il termine annuale per l’emissione del documento ai sensi dell’art.26 comma 3 del DPR.633/72).
L’art.26 comma 3 del DPR.633/72 contempla, infatti, la variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo ad operazioni inesistenti in applicazione dell’art.21 comma 7 del DPR.633/72.
Nel caso in cui il cessionario o committente si avveda dell’errore nell’applicazione dell’Iva e non provveda alla registrazione del documento e all’esercizio del diritto alla detrazione, essendo decorsi i termini per emettere la nota di variazione, il soggetto passivo cedente o prestatore puo’ avvalersi dell’istanza di cui all’art.30-ter del DPR.633/72 chiedendo il rimborso e quindi consentendo a quest’ultimo un piu’ampio margine per il recupero dell’imposta anche oltre il termine annuale. Il soggetto passivo dovra’ presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima. La restituzione dell’imposta e’esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.