Emissione nota di credito o scelta rimborso

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione dell’Iva, ai sensi dell’art.26 del DPR.633/72, rappresenta lo strumento principale per porre rimedio agli errori compiuti in sede di fatturazione (fermo il termine annuale per l’emissione del documento ai sensi dell’art.26 comma 3 del DPR.633/72).

L’art.26 comma 3 del DPR.633/72 contempla, infatti, la variazione in diminuzione dell’imponibile e/o dell’imposta in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo ad operazioni inesistenti in applicazione dell’art.21 comma 7 del DPR.633/72.

Nel caso in cui il cessionario o committente si avveda dell’errore nell’applicazione dell’Iva e  non provveda alla registrazione del documento e all’esercizio del diritto alla detrazione, essendo decorsi i termini per emettere la nota di variazione, il soggetto passivo cedente o prestatore puo’ avvalersi dell’istanza di cui all’art.30-ter del DPR.633/72 chiedendo il rimborso e quindi consentendo a quest’ultimo un piu’ampio margine per il recupero dell’imposta anche oltre il termine annuale. Il soggetto passivo dovra’ presentare la domanda di restituzione dell’imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima. La restituzione dell’imposta e’esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

 

Emissione nota di credito o scelta rimborso ultima modifica: 2021-11-08T06:02:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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