Emissione e consegna della fattura elettronica

Se i controlli operati dal Sistema d’Interscambio (SdI) danno esito positivo, lo stesso SdI recapita la fattura elettronica all’indirizzo telematico riportato nel file della fattura (campi CodiceDestinatario e PEC Destinatario) e invia al soggetto che ha trasmesso il file una ricevuta di consegna all’interno della quale sono indicate la data e l’ora esatta in cui e’ avvenuta la consegna.

Nella ricevuta e’riportato il nome che che e’stato assegnato al file dal soggetto che ha predisposto la fattura, un numero, attribuito dal SdI, che identifica univocamente il file della fattura e un ulteriore codice -definito hash- che consente di garantire l’integrita’ del file stesso.

Un duplicato della fattura elettronica e’sempre messo a disposizione sia del cliente che del fornitore nelle loro rispettive aree riservate di “Consultazione>Dati rilevanti ai fini Iva del portale ‘Fatture e Corrispettivi”.Il duplicato della fattura elettronica ha lo stesso valore giuridico del file originale della fattura.

Ai fini della corretta ricezione della fattura elettronica, e’necessario che il cessionario/committente comunichi in modo chiaro e tempestivo al fornitore la propria partita Iva nonche’ l’indirizzo telematico (PEC ovvero CodiceDestinatario di sette caratteri).

E’possibile utilizzare il servizio di registrazione con il quale e’possibile abbinare al proprio numero di partita Iva un indirizzo telematico (PEC o Codice Destinatario) ove ricevere sempre tutte le fatture elettroniche, indipendentemente dall’indirizzo telematico che il fornitore avrá inserito nella fattura. Pertanto, se si é utilizzato questo servizio, il SdI ignorera’ l’indirizzo riportato in fattura e consegnerá la stessa all’indirizzo abbinato alla partita Iva.

La data di emissione e quella di ricezione della fattura sono elementi di fondamentale importanza in ordine all’ottemperamento delle disposizioni sul momento in cui sorge l’obbligo di fatturazione e, in relazione all’esercizio del diritto di detrazione e agli adempimenti del destinatario.

Se la fattura non e’ stata recapitata, ma e’stata messa a disposizione in area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate, ai fini fiscali la data di ricezione e’ rappresentata dalla data di presa visione della stessa da parte del cessionario/committente, della quale il sistema dara’ comunicazione al cedente/prestatore.

 

 

Emissione e consegna della fattura elettronica ultima modifica: 2018-11-17T06:12:09+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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