Il legislatore ha esteso ai contribuenti che effettuano prestazioni di servizi, ivi compresi gli esercenti arti e professioni, la stessa possibilità già prevista per coloro che effettuano cessioni di beni. Questa novità è prevista dal nuovo testo dell’art.21, comma 4 lettera a) D.P.R.633/72, confermata dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/E/2014. Quindi oltre ai commercianti anche gli esercenti arti e professioni hanno la possibilità di differire l’emissione della fattura entro il giorno 15 del mese successivo all’esecuzione delle prestazioni, a condizione che queste ultime siano individuabili da apposita documentazione. La circolare individua l’idonea documentazione utile ai fini dell’applicazione della norma: l’attestazione di avvenuto incasso del corrispettivo, i contratti, le note di consegna lavori, la lettera d’incarico ed eventuali relazioni professionale affinche’ attraverso questi ultimi si possa desumere con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. L’obbligo di fatturazione sorge per le prestazioni di servizi in corrispondenza dell’incasso della prestazione e tale momento ha importanza sia per ciò che riguarda l’obbligo di emissione della fattura ma anche al fine di avvalersi della fatturazione differita. Ad esempio un professionista che intende avvalersi della disposizione in commento dovrà emettere il documento entro il giorno 15 del mese successivo rispetto a quello di avvenuto incasso (ad esempio l’estratto conto bancario). Restano invariati i termini per la liquidazione e il versamento dell’Iva. Il differimento è solo una semplificazione procedurale con la possibilità di ritardare la fatturazione.
Emissione di fattura differita per i professionisti
Emissione di fattura differita per i professionisti ultima modifica: 2014-07-29T15:50:11+02:00 da