Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, del 02/12/2016, della legge n.225 del 2016, diventa definitivo il decreto legge collegato alla Legge di bilancio 2017 (D.L. n.193/2016).
Nei due passaggi parlamentari il testo originario del decreto si è arricchito di molte novità, oltre a subire sostanziali modifiche in relazione alle misure originariamente previste.
Di seguito si riporta una sintesi delle novità più importanti prodotti dall’approvazione della legge di conversione:
Chiusura di Equitalia: per l’attività di riscossione è confermato il passaggio di consegne all’ente Agenzia delle entrate -Riscossione con decorrenza 1°luglio 2017. Tra le novità, a decorrere da tale periodo gli enti locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.
Per i ruoli pendenti è prevista la definizione per gli anni dal 2010 al 2016 con la rateizzazione in 5 rate di cui l’ultima al 30 settembre 2018 ma con limiti di pagamento al 70% nel 2017; è stabilito che il termine per presentare domanda per chiedere al rottamazione delle cartelle è il 31 marzo 2017, la risposta di Equitalia alla richiesta dovrà avvenire entro il 31 maggio 2017. Da segnalare che Equitalia ha pubblicato, sul proprio sito istituzionale, il nuovo modello DA1 di adesione aggiornato con le novità della legge di conversione.
Comunicazioni Iva : la periodicità sarà trimestrale anche se per il 2017, sarà semestrale (con la prima comunicazione da inviare entro il 25 luglio). Non devono inviare la comunicazione gli agricoltori esonerati.
Parallelamente alla disciplina sulle comunicazioni Iva si traducono alcune norme interessano la riduzione di due anni dei termini di decadenza per gli accertamenti in tema di imposta sui redditi e di Iva per chi trasmette telematicamente le fatture o i corrispettivi.
Voluntary disclosure bis: la norma viene confermata in toto con la novità che per i contribuenti che si sono avvalsi della voluntary disclosure non si applicano le sanzioni in caso di omissione del quadro RW per i periodi d’imposta successivi a quelli per i quali si sono perfezionati gli adempimenti connessi alla dichiarazione volontaria, a condizione che gli adempimenti siano adottati entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Inoltre se la sanatoria riguarda contanti o valori al portatore non scatta una presenzione reddituale.
Obblighi dichiarativi e versamenti: è previsto un differimento al 30 giugno del termine per versare le imposte o la prima rata di Unico (IRPEF/IRES) o dell’IRAP e al 31 marzo il termine per la consegna del modello CU.
Trasmissione del 730: i Caf- Dipendenti e i professionisti abilitati possono effettuare la relativa trasmissione entro il 23 luglio ma è necessario che entro il 7 luglio sia stato trasmesso almeno l’80% delle dichiarazioni inoltre vi è la possibilità di rimediare al visto infedele anche dopo il 10 novembre utilizzando il ravvedimento.
Immobili situati all’estero: esenzione della dichiarazione dei redditi per gli immobili situati all’estero per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d’imposta (rimane solo l’obbligo di indicazione in dichiarazione dei versamenti dell’IVIE).
Soppressione F24 telematico: per i pagamenti superiori a 1.000 euro
Abolizione degli studi di settore: con contestuale introduzione, al loro posto, dei nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale