E’ il momento della “Voluntary disclosure”

I soggetti che non abbiano ottemperato agli obblighi regolati dalle disposizioni sul monitoraggio fiscale, previsti entro il 31 dicembre 2013 , dovranno valutare l’adesione alla procedura di “collaborazione volontaria” varata dal Governo con decorrenza 29 gennaio 2014. Si tratta di una sorte di ravvedimento da parte del contribuente che detiene capitali all’estero non dichiarati (non indicati nel quadro RW). La disclosure non è possibile se il contribuente è già stato interessato da una verifica o una ispezione fiscale. Il contribuente deve “autodenunciarsi” all’Agenzia delle Entrate entro il 30 settembre 2015; esibire la documentazione completa su investimenti e attività finanziarie costituiti o detenuti all’estero, anche indirettamente o per interposta persona, su come si sono costituiti e sui guadagni realizzati negli ultimi dieci anni in termini di interessi, dividendi e plusvalenze. Una volta presentata la richiesta, si apre il contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate per individuare, caso per caso, le imposte dovute per intero. Definito l’atto di accertamento che il contribuente deve accettare, per perfezionare l’adesione occorre effettuare il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione. Rispetto al precedente “scudo fiscale” il D.L. N.4/2014, contenente disposizioni volte a favorire il rientro dei capitali detenuti illecitamente all’estero si presenta molto diversamente, in quanto  non comporta alcuna riduzione dell’imponibile o delle imposte dovute, non prevede forme di anonimato e non esclude l’applicazione delle sanzioni previste in materia, semplicemente riducendo quelle amministrative. Per quanto riguarda le sanzioni penali, l’eliminazione riguarda solo quelle non connesse a comportamenti fraudolenti, ma previste dall’ordinamento come conseguenza delle omissioni dichiarative. Ma quanti contribuenti ricorreranno alla voluntary disclosure e per quali somme? Così come sono costruite, le norme del decreto legge presentano uno scarso apple nei confronti dei contribuenti potenzialmente interessati, chiamati a versare le imposte ordinarie, sui redditi dei capitali espatriati, oltre alle sanzioni, per quanto ridotte. Con queste condizioni, la spinta alla regolarizzazione spontanea, appare affidata tutta ai rischi dell’accertamento delle somme nascoste, cui potrà procedere l’Agenzia delle  Entrate.  Intanto il suddetto decreto legge dovrà andare al voto dell’assemblea della Camera all’inizio di marzo, per poi passare all’esame del Senato ed essere convertito in legge entro la scadenza del 30 marzo.

E’ il momento della “Voluntary disclosure” ultima modifica: 2014-02-13T20:00:04+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo