Fatturazione elettronica ai nastri di partenza. Per prima cosa andra’ verificato se si e’soggetti esonerati o esclusi dalla fatturazione elettronica. In particolare occorre verificare l’esistenza di soggetto forfettario o minimo per l’anno 2018.Per poter emettere le fatture occorre munirsi di un codice che il cliente ha scelto come indirizzo telematico per il recapito delle fatture elettroniche. Questo e’ formato da un codice alfanumerico di 7 cifre che identifica il canale di trasmissione prescelto. Se il cliente ha utilizzato l’indirizzo PEC per identificarsi, occorrera’indicare come codice destinatario “0000000”.
Lo stesso vale per ricevere le fatture: e’possibile fornire ai propri fornitori un codice destinatario (se si ha un proprio canale accreditato) o il proprio indirizzo PEC. Vi e’ l’opportunita’di far operare per proprio conto un intermediario che avra’la possibilita’, a seguito di regolare delega rilasciata, di registrare il proprio codice destinatario in modo tale che tutte le fatture ricevute dai vari fornitori possono essere recapitate all’indirizzo indicato indipendentemente da quanto riportato sulla singola fattura emessa e trasmessa dal fornitore.
Il contribuente in regime forfettario che non e’obbligato ad emettere le fatture elettroniche e puo’ decidere di ricevere le fatture elettroniche utilizzando un codice destinatario e non obbligatoriamente riceverle al proprio indirizzo PEC. Se si usa la PEC come canale di trasmissione e’ opportuno verificare che l’indirizzo sia attivo e non scaduto e che la memoria non sia piena in questi ca =si il sistema SdI non potra’ recapitare la fattura all’indirizzo PEC ma dovra’ depositarla nell’area riservata del destinatario all’interno del sito “Fatture e Corrispettivi”.
Dal 2019 la fattura richiesta in qualsiasi punto vendita in luogo dello scontrino non avra’ piu’ valore fiscale ma solo commerciale. Pertanto come promemoria delle spese presso i commercianti al minuto si potra’ avere una quietanza del pagamento ola ricevuta del Pos, in caso di pagamento elettronico. Per la fattura occorrera’ attendere l’emissione da parte dell’esercente che potra’ avvenire entro il termine della liquidazione periodica che effettuera’ quest’ultimo.
Per quanto riguarda il trattamento delle fatture datate 2018 m ma ricevute nel 2019 si precisa che l’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse a partire dal 1^gennaio 2019. Se la fattura o nota di variazione riporta una data dell’anno 2018, la fattura potra’ non essere elettronica; se la fattura o la nota di variazione riporta una data dell’anno 2019, la fattura dovra’ essere elettronica.
Quindi una fattura cartacea con data di emissione 31 dicembre 2018, coincidente con la data di effettuazione dell’operazione, ancorche’ trasmessa con un minimo ritardo (esempio il 3 gennaio 2019) tramite PEC si considera emessa nel 2018 senza obbligo di emettere fattura elettronica, il cui obbligo e’previsto per le fatture emesse a partire dal 1^gennaio 2019.