Sempre più soggetti a livello nazionale per la propria attività aprono siti Internet che possono essere suddivisi in tre categorie:
-sito internet vetrina;
-sito internet pubblicitario;
-sito internet di commercio elettronico
Nel caso di sito internet vetrina la sua funzione è meramente informativa e i relativi costi di realizzazione vanno assimilati alle spese di rappresentanza
Nel caso del sito internet pubblicitario esso ha come scopo principale quello di far conoscere i prodotti/servizi offerti dall’azienda ai potenziali clienti del web i relativi costi di realizzazione vanno assimilati alle spese di pubblicità.
Sito internet di commercio elettronico: tale tipologia di sito consente di effettuare gli acquisti di ben/servizi direttamente on-line.
Nei casi in cui tale tipologia di sito internet abbia come finalità quella di sviluppare l’attività commerciale dell’impresa, i relativi costi vanno trattati come oneri pluriennali. L’attività commerciale sia con riferimento al commercio elettronico diretto (considerati ai fini fiscali servizi) ovvero indiretto (beni) rientra nel concetto di attività commerciale, così come definita dall’art.2195 del codice civile, conseguentemente i soggetti che svolgono attività di commercio elettronico diretto ovvero indiretto hanno l’obbligo di iscrizione al registro dell imprese, ciò in considerazione del fatto che svolgono attività commerciali.
L’iscrizione al registro imprese è obbligatoria sia per le ditte individuali ovvero società di persone ovvero società di capitali, si dovrà procedere alla Comunicazione Unica (c.d. ComUnica) per espletare le pratiche di inizio, modifica o cessazione dell’attività d’impresa, sia in forma individuale sia in forma d’impresa.
Più in generale la ComUnica va utilizzata per effettuare i seguenti adempimenti:
-nuova impresa con immediato inizio attività economica
-costituzione nuova impresa senza immediato inizio attività economica
-inizio attività per impresa sia individuale che società, già iscritta al Registro delle imprese;
-variazione dati Registro Imprese, Albo imprese artigiane, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, SUAP
-cessazione attività
-cancellazione dal Registro delle imprese.