Domanda per il reddito d’inclusione

Con la circolare n.172/2017, l’INPS ha illustrato la disciplina del reddito di inclusione (REI), una misura di contrasto alla povertà a carattere universale, istituita dal DLgs.147/2017 in favore dei nuclei familiari. che versino in una situazione economica di bisogno e e che presentino specifici requisti familiari, economici e di residenza.

Il REI che decorrerà dal 1°gennaio 2018 va a sostituire il Sostegno per l’inclusione attiva (c.d.”SIA”) e l’assegno di disoccupazione ASDI, ha una duplice natura.

Infatti, la misura consiste, da un lato, in un beneficio economico che varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, erogato mensilmente dall’INPS attraverso una carta di pagamento elettronica (c.d. “Carta REI”) e dall’altro, nell’erogazione di servizi personalizzati per l’inclusione sociale e lavorativa, sulla base di un progetto personalizzato predisposto dai servizi sociali del Comune.

Nello specifico, i beneficiari della misura sono le famiglie, che al momento della domanda soddisfino , contestualmente, requisiti di residenza (essere cittadino UE e residente in Italia invia continuativa da almeno due anni) familiari (ad esempio la presenza, nel nucleo familiare, di un minorenne, di un soggetto disabile, o di un soggetto disoccupato di età pari o superiore a 55 anni) ed economici (ad esempio un valore dell’ISEE in corso di validità non superiore a 6.000 euro).

Il REI sarà concesso, a decorrere dal mese successivo alla sua richiesta, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabili, dopo sei mesi dalla cessata erogazione, per ulteriori dodici mesi.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda, quest’ultima deve essere presentata dall’interessato o da un componente del nucleo familiare, a partire dal 1°dicembre 2017, presso il Comune di residenza.

Entro sei mesi da quello della prima erogazione il progetto personalizzato individua gli obiettivi generali e i risultati specifici che s’intende raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà.

Le dichiarazioni false rilasciate nell’attestazione dell’ISEE determinano sanzioni che vanno dalla decurtazione dell’importo versato sulla Carta, fino nei casi più gravi, alla sospensione e alla decadenza del beneficio.

Il REI è compatibile con lo svolgimento dell’attività lavorativa da parte di uno o più componenti il nucleo familiare.

In caso di variazione della situazione lavorativa, i componenti del nucleo percettore del REI devono comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, il reddito annuo che ne deriva, pena la decadenza del beneficio.

Domanda per il reddito d’inclusione ultima modifica: 2017-11-26T07:23:16+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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