Diritto di abitazione in caso di separazione

Nell’ipotesi di separazione personale tra coniugi ci si interroga se e’possibile o meno applicare i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprieta’ del defunto o comuni.

I dubbi di applicabilita’ derivano, dunque dalla possibilita’ o meno di individuare, nella fase di separazione, una vera e propria casa familiare sulla quale far gravare i diritti in esame.

Per la dottrina, il diritto di abitazione della casa familiare spetta anche al coniuge separato senza addebito (ossia colui che non ha colposamente generato la separazione a seguito dell’inadempimento ai doveri coniugali), in applicazione del suddetto art.548 c.c. purche’ il coniuge superstite abbia continuato ad abitare nella casa coniugale (di fatto o in forza di assegnazione in sede di separazione). Secondo tale ricostruzione, la casa adibita a residenza familiare andrebbe individuata oggettivamente, a prescindere dalla coabitazione tra i coniugi al momento del decesso.

Per altra parte della dottrina, al coniuge superstite separato appartiene il diritto di abitazione della casa familiare solo se questa gli sia stata assegnata in sede di separazione personale, altrimenti  non potendo ritenersi altrimenti  che quella casa rappresenti per lui la residenza familiare alla cui conservazione e’ diretta la ratio della norma. 

La giurisprudenza ha, invece, ritenuto di escludere il riconoscimento di tale diritto al coniuge separato, in ragione dell’impossibilita’ di individuare una casa adibita ad abitazione familiare: se, infatti, il diritto di abitazione e d’uso dei mobili in favore del coniuge superstite puo’ avere ad oggetto esclusivamente l’immobile concretamente utilizzato prima della morte del de cuius come residenza familiare, l’applicabilita’ della norma in esame e’condizionata all’effettiva esistenza, al momento dell’apertura della successione, di una casa adibita ad abitazione familiare, intesa come l’immobile in cui i coniugi vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare.

Tale situazione non ricorre allorche’, a seguito della separazione personale, sia cessato lo stato di convivenza tra i coniugi, e questi, al momento dell’apertura della successione, vivessero in luoghi diversi. 

Piu’ recentemente la Cassazione 5 giugno 2019 n.15277 ha precisato che neppure la circostanza che la casa familiare  fosse stata attribuita al coniuge nell’ambito della separazione consensuale omologata giustifica l’attribuzione del diritto al coniuge separato superstite, in quanto anche in tale circostanza manca l’elemento della convivenza tra i coniugi al tempo di apertura della successione. 

 

 

 

Diritto di abitazione in caso di separazione ultima modifica: 2019-07-19T06:01:53+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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