Entro il 2 maggio 2022 dovra’ essere presentata la dichiarazione Iva relativa al 2021, il termine del 30 aprile , ordinariamente previsto e’infatti differito al primo giorno feriale successivo. Detto termine inoltre rappresenta il limite temporale per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta assolta nell’anno, posto che, ai sensi dell’art.19 comma 1 del DPR.633/72, esso e’ esercitato al piu’tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto e’sorto.
Pertanto per gli acquisti di beni e/o servizi il cui diritto alla detrazione e’sorto nell’anno 2021 ( e il documento ricevuto entro la fine di tale anno), la detrazione potra’ essere operata con la dichiarazione Iva riferita al 2021, cioe’ entro il 2 maggio 2022.
Chi non dovesse esercitare il diritto alla detrazione nel termine anzidetto, potra’ recuperare l’imposta presentando una dichiarazione IVA integrativa a favore entro il 31 dicembre 2027.
Quanto esposto non vale per le fatture che siano state ricevute a inizio 2022 relativa a operazioni la cui esigibilita’ si e’ verificata nel 2021, in questa situazione l’esercizio del diritto alla detrazione e’possibile sino alla dichiarazione Iva relativa al 2022 (anno di ricezione del documento di acquisto), il cui termine di presentazione e’ il 2 maggio 2023.
Il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale incide, inoltre, sui termini per emettere le note di variazione in diminuzione di cui all’art.26 comma 2 ss. del DPR.633/72. Pertanto con la nota di variazione in diminuzione ( a seguito della maggiore imposta a suo tempo versata) si puo’ detrarre l’imposta al piu’ tardi entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si e’verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.
Se ad esempio nel caso in cui il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021, in quanto nel suddetto anno si e’ effettuata un’operazione di acquisto e s’intende emettere una nota di credito nel periodo tra il 1^gennaio e il 2 maggio 2022, la data per l’esercizio della diritto della detrazione deve essere individuata:
- nella data della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa o in alternativa in sede di dichiarazione Iva riferita al 2022, da presentare entro il 2 maggio 2023.
Considerando sempre che il presupposto per operare la variazione si sia verificato nel 2021 e il creditore ha emesso la nota di variazione nel corso del suddetto anno, il diritto alla detrazione puo’ essere esercitato al piu’ tardi entro il 2 maggio 2022 (temine di presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2021).