Nella società di persone esiste una stretta correlazione tra diritto agli utili ed approvazione del rendiconto. La mancata presentazione dello stesso può causare un danno diretto al socio. Ebbene, l’omessa presentazione dei rendiconti, con conseguente mancata attribuzione degli utili al socio, determina un danno diretto a quest’ultimo e lo legittima all’azione nei confronti dell’amministratore. In relazione a tali profilo infatti è evidente la differenza tra le società di persone e le società di capitali.
Nelle prime, l’art.2262 c.c. prevede che ciascun socio, dopo l’approvazione del rendiconto, ha diritto alla percezione degli utili. Nelle società di capitali, invece, occorre, a tali fini, la previa deliberazione assembleare ex art.2433 c.c., decisione che, preso atto della sussistenza di utili in bilancio, ne autorizza la distribuzione. Se il diritto agli utili per il socio di società di persone è subordinato alla sola approvazione del rendiconto, la lesione del suddetto diritto può essere fatta valere come danno diretto ed immediato conseguente al mancato assolvimento da parte dell’amministratore degli obblighi inerenti la presentazione del rendiconto ai fini dell’approvazione e distribuzione dei relativi utili.
Se la mancata percezione degli utili è conseguente a differenti condotte di gestione tenute dall’amministratore, il danno lamentato verrebbe a configurarsi come conseguenza del danno arrecato alla società e solo in seconda battuta al socio. In conclusione nelle società personali, il socio può agire nei confronti dell’amministratore per far valere la responsabilità extracontrattuale di questi, in applicazione analogica dell’art. 2395 c.c