Il DL “Agosto” approvato ieri dal Consiglio dei Ministri proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES) e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Destinatari del differimento sarebbero soltanto i soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
-esercitano attivita’ economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilita’ fiscale (ISA) di cui all’art.9-bis del DL.50/2017;
-dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, di euro 5.164.569 euro.
Di fatto, per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES “solari” , il termine di versamento verrebbe prorogato di 5 mesi, dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021.
Se l’attuale versione della disposizione sara’confermata in sede di approvazione definitiva, potranno beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
-applicano il regime forfettario di cui all’art.1 commi 54-89 della L.190/2014;
-applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita’di cui all’art.27 comma 1 del DL. 98/2011.
-presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilita’ degli ISA ( esempio: inizio o cessazione di attivita’, non normale svolgimento dell’attivita’, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
La proroga interessa anche i soggetti che:
-partecipano a societa’, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti:
-devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt.5, 115 e 116 del TUIR. Pertanto, possono beneficiare dei piu’ampi termini di versamento anche: i soci di societa’ di persone; i collaboratori di imprese familiari; i coniugi che gestiscono aziende coniugali; i componenti di associazioni tra artisti e professionisti (esempio professionisti con studio associato); i soci di societa’di capitali “trasparenti” (in quanto il reddito, anziche’essere dichiarato interamente dalla societa’, e’ dichiarato per quote dai singoli soci).
Dovrebbero essere esclusi dal differimento i contribuenti che svolgono attivita’ agricole e che sono titolari solo di redditi agrari ai sensi degli artt.32 e seguenti del TUIR.
Inoltre la proroga si applicherebbe soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Stesso criterio e’adottato per il rinvio dei versamenti IRAP per i contribuenti ISA (indici sintetici di affidabilita’) e forfettari, il termine del versamento della seconda o unica rata dell’acconto IRAP e’prorogato al 30 aprile 2021.
L’art.98 del DL.14 agosto 2020 n.104 (decreto Agosto) pubblicato sul S.O. n.30 alla G.U. n.203 del 14/08/2020 e in vigore dal 15/08/2020 conferma la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto dell’imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (si tratta del 2020, per i soggetti solari).
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