La società di fatto nasce quando due o più soggetti, pur non avendo manifestato esplicitamente, verbalmente o per iscritto, la volontà di perfezionare un contratto di società, agiscono tra loro come soci, tenendo un comportamento concludente circa l’esercizio in comune di un’attività economica al fine di dividerne gli utili. Mancando un atto scritto e di conseguenza l’iscrizione nel registro delle imprese, la società di fatto è anche irregolare.
Vi è chi riconduce tra le società di fatto le società irregolari. In realtà i due fenomeni non vanno sovrapposti, ma, più correttamente, può affermarsi che la società di fatto è solo una delle tante manifestazioni di società irregolare, in quanto mentre in quest’ultima quello che manca è l’iscrizione nel registro delle imprese, quindi non vi è pubblicità dichiarativa, nella società di fatto a mancare è l’atto costitutivo, ovvero sia il documento necessario per procedere alla pubblicità.
Non essendo iscritta nel registro delle imprese, la società di fatto non gode di personalità giuridica ma solo di soggettività giuridica.
Laddove eserciti attività commerciale, la società di fatto (così come quella irregolare) è assoggettabile al fallimento , che peraltro dà luogo al fallimento di tutti i soci. L’assogettabilità al fallimento deriva dall’essere la società di fatto una società esistente a tutti gli effetti.
L’esistenza di una qualunque società e, quindi, anche di una società di fatto, richiede il concorso di un elemento oggettivo, rappresentato dal conferimento di beni e servizi, con la formazione del fondo comune e di un elemento soggettivo costituito dalla comune intenzione dei contraenti di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell’esercizio di un’attività patrimoniale.
La società di fatto è regolata dalle norme che disciplinano la società semplice o la società in nome collettivo irregolare a seconda, rispettivamente, che eserciti o meno attività di natura commerciale. E’ ben possibile che essa si costituisca anche tra due o più società di persone.
Oltre alla società irregolare, che, come accennato, si ha quando al società non è iscritta nel registro delle imprese, vanno tenute distinte dalla società di fatto la società occulta, la società apparente e la società simulata.
Si ha la società occulta quando tra i soci vi è la volontà di costituire una società, ma tale volontà consapevolmente non viene manifestata all’esterno e il vincolo sociale rimane occulto per i terzi.
In parte diverso da quello della società occulta è il fenomeno dei soci occulti di società palese, che si ha quando alcuni soci, pur essendo tali nei rapporti interni non appaiono come tali nei rapporti esterni.
Si ha società apparente, infine, quando a seguito dei comportamenti di due o più soggetti, i terzi siano inconfutabilmente convinti di essere in presenza di un’impresa collettiva, pur in assenza di un atto costitutivo e senza che a nulla rilevi una volontà in tal senso degli apparenti soci.