La postergazione del termine per la dichiarazione IMU e TASI dal 30 giugno al 31 dicembre, non si applica per la TARI, il cui obbligo dichiarativo continua ad essere ancorato al 30 giugno.
Emerge il problema in quanto la IUC, per definizione, comprende IMU, TASI e TARI, quindi a un primo esame la modifica del DL 34/2019 non potrebbe che riguardare tutte e tre le imposte.
Tuttavia, il Ministero perviene ad una diversa conclusione in quanto stabilisce che per quanto riguarda la dichiarazione relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI), le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre”.
Il differimento del termine e’applicabile fin da subito e, quindi, anche alla dichiarazione che deve essere presentata nel 2019 il cui presupposto impositivo riguarda l’anno 2018.
L’espresso riferimento alla TASI sarebbe indice della volonta’ del legislatore di voler postergare il termine solo per IMU e TASI, non anche per la TARI.
Per la TARI, rimane allora fermo il termine del 30 giugno o il diverso termine previsto dal regolamento comunale.