L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato mercoledì 12 ottobre la circolare n.42 ove sono stati chiariti alcuni aspetti applicativi del ravvedimento operoso. Il punto più importante anche considerata la scadenza del prossimo 29 dicembre per i soggetti solari, riguarda le modalità per il ravvedimento sulla tardiva dichiarazione Iva e dei redditi.
Sin dalla remota circolare n.23 del 1999, l’Agenzia delle Entrate, per venire incontro ai contribuenti, ha equiparato la dichiarazione dei redditi tardiva ad una dichiarazione dalla quale non emergono imposte (esempio solo operazioni non imponibili), sanzionata in misura minima con 250 euro. Allora, come confermato nel comunicato n.196/2015 e nella circolare di mercoledì 12, la riduzione al decimo si opera su 250,00 euro, e si arriva alla cifra di 25 euro. Tuttavia bisogna anche ravvedere tardivi versamenti del saldo e degli acconti, circostanza confermata dalla circolare n.42, nonostante la violazione dichiarativa, per sua definizione, comprende quelle sui versamenti.