La tardiva presentazione della dichiarazione può essere sanata autonomamente dal contribuente grazie al ravvedimento operoso sulla base di quanto previsto dall’art.13 comma 1, lettera c) del D.Lgs.472/1997.
Il ravvedimento però e’ consentito solo se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni dalla scadenza prevista per la presentazione. Di conseguenza, la dichiarazione tardiva, ovvero quella presentata entro i successivi 90 giorni dalla scadenza, è considerata a tutti gli effetti valida, ferma restando l’applicazione della sanzione dovuta; decorso il termine di 90 giorni la dichiarazione è considerata a tutti gli effetti omessa, pur costituendo titolo per la riscossione dell’imposta dovuta, e non è più possibile utilizzare il ravvedimento.
I contribuenti hanno tempo fino al prossimo 29 gennaio 2018, considerata la proroga al 31 ottobre 2017, per regolarizzare la dichiarazione dei redditi/Irap, presentando la dichiarazione stessa, senza nessuna indicazione nel frontespizio ed inoltre versando la sanzione ridotta pari a € 25,00 (1/10 di 250) per ciascuna dichiarazione non presentata, utilizzando il codice tributo “8911”.
Se l’intermediario ha assunto l’impegno alla trasmissione nei termini (29 gennaio 2018) ma poi, per i più svariati motivi, non vi abbia provveduto oltre alla regolarizzazione con pagamento delle sanzioni da parte del contribuente l’intermediario deve regolarizzare con autonomo ravvedimento anche la propria violazione di tardiva trasmissione telematica.
In tal caso dovrà provvedere al versamento, tramite modello F24, della sanzione ridotta pari a 51,00 utilizzando l codice tributo “8924”.
Trasmessa la dichiarazione, entro i termini di scadenza o nei 90 giorni successivi è sempre possibile correggere o integrare la stessa, presentando una nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti, su modello conforme, barrando l’apposita casella del frontespizio “Dichiarazione integrativa”.
Presupposto per presentare una dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata quella originaria.
La dichiarazione integrativa potrà essere o a favore del Fisco o a favore del contribuente da presentare entro il 1 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione da correggere.
L’eventuale credito risultante dalla dichiarazione a favore del contribuente derivante dal minor debito o dal maggiore credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione secondo le regole ordinarie nel caso in cui la dichiarazione integrativa a favore è presentata entro il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.
Se invece la dichiarazione integrativa a favore è presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa la periodo d’imposta successivo, viene stabilito che il relativo credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24 per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.