A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate,utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nei CUD, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e assimilati, la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente. Il contribuente potrà ricevere la dichiarazione precompilata in vari modi: 1) direttamente, previa registrazione ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate; 2) conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o un iscritto nell’albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell’assistenza fiscale. Punto cruciale dell’ intera operazione consiste nella ricezione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di tutti i dati utili per precompilare la dichiarazione. Alcuni di questi dati, l’Agenzia già li possiede: si tratta dei dati relativi alla situazione pregressa del contribuente e cioè la presenza di eventuali crediti d’imposta di anni precedenti portati a nuovo o acconti d’imposta versati. Viene disposto che i sostituti d’imposta devono trasmettere i CUD all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo di ogni anno, pena la sanzione pari a 100 euro per ogni comunicazione omessa (a memo che il ritardo nella trasmissione non superi i 5 giorni). Viene inoltre previsto che i soggetti che erogano mutui agrari e fondiari, le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, devono trasmettere, entro il 28 febbraio di ciascun anno alla’Agenzia delle Entrate, per ciascun soggetto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell’anno precedente: a) quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui in corso; b) premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni; c) contributi previdenziali e assistenziali; d) contributi versati alle forme di previdenza complementare. Anche in questo caso, si applica la sanzione di 100 euro per ogni comunicazione non effettuata, a meno che l’invio avvenga entro 5 giorni dalla scadenza (quindi entro il 5 marzo). Per quanto riguarda le spese sanitarie, invece, data la complessità della materia, si è preferito prendere un altro anno di tempo. Una volta ricevuto il 730 precompilato, il contribuente avrà varie opzioni. La prima è quella di accettare la dichiarazione così com’è: il vantaggio, in questo caso, consiste che non si è soggetti ai controlli formali pur restando la possibilità, per l’Agenzia delle Entrate, di controllare la sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonchè degli oneri certificati dai sostituti d’imposta. La seconda alternativa è quella di presentare la dichiarazione precompilata, ma con modifiche. L’ultima alternativa è quella di rifiutare la dichiarazione precompilata: in questo caso si seguono le normali regole e quindi il contribuente si rivolgerà al sostituto d’imposta o CAF/ professionista per compilare la dichiarazione dei redditi, compilata in via autonoma. In tutti i casi, i termini di presentazione del modello 730 vengono unificati in un’unica data, fissata al 7 luglio. Considerazioni di questa delicata e complessa semplificazione: aumenteranno gli adempimenti a carico di molti operatori economici i quali dovranno, con una certa celerità, trasmettere una enorme quantità di dati all’Agenzia delle Entrate, pena l’applicazione di sanzioni onerose.
730 precompilato
730 precompilato ultima modifica: 2014-06-25T19:29:08+02:00 da