Dichiarazione Iva: obbligati in due casi anche i forfettari

Anche i contribuenti forfettari devono preoccuparsi di trasmettere la dichiarazione Iva, ma solo in due casi: se nel 2023 sono fuoriusciti dal regime oppure se hanno aderito al regime a partire dal 2024 e, quindi, il 2023 è l’ultimo anno da “ordinari”.

In via ordinaria, il comma 71 della legge 190/2014 prevede la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo a quello in cui viene meno un requisito di accesso o sopraggiunge una causa ostativa. Ma la legge di Bilancio 2023 (Legge 197/2022) ha modificato la norma e ha previsto l’uscita dal regime già dall’anno stesso se è superata la soglia di 100mila euro di ricavi o compensi percepiti. In questa ultima ipotesi, è subito dovuta anche l’Iva a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.

La circolare 32/E del 2023 ha precisato che, in caso di fuoriuscita in corso d’anno, l’Iva si applica sull’operazione il cui incasso ha determinato il superamento della soglia, ma anche su quelle effettuate prima e non ancora fatturate e su quelle effettuate e fatturate dopo.

La fuoriuscita in corso d’anno ha conseguenze sia sul piano delle imposte dirette (l’intero reddito è assoggettato a tassazione progressiva Irpef), sia sul piano Iva. In particolare, per quanto riguarda l’Imposta sul valore aggiunto, in relazione al periodo d’imposta in corso al momento del superamento, il contribuente è tenuto a istituire i registri e a presentare la dichiarazione Iva annuale.

I contribuenti possono trasmettere il modello dal 1° febbraio scorso ed entro il 30 aprile; l’eventuale invio entro il 29 febbraio consente di evitare un altro adempimento, vale a dire la trasmissione della Lipe (liquidazione periodica Iva) del quarto trimestre.

Nel modello di dichiarazione non vanno, però, indicate tutte le operazioni, ma solo quelle oggetto di fatturazione con Iva; restano, infatti, soggette alla disciplina del regime forfettario e, quindi, non devono essere indicate nel modello, le operazioni fatturate anteriormente all’incasso che ha comportato il superamento dei 100mila euro, indipendentemente dal momento di incasso del corrispettivo.

I dati delle operazioni attive andranno indicati utilizzando il quadro VE mentre nel quadro VF dovranno essere indicati i dati delle operazioni passive. In quest’ultimo quadro, nel rigo VF70 va anche indicato l’eventuale ammontare dell’Iva oggetto di rettifica. Infatti, la fuoriuscita in corso d’anno comporta la possibilità di eseguire la rettifica dell’Iva a norma dell’articolo 19-bis 2 del Dpr 633/1972: in questa ipotesi, l’Iva relativa a beni e servizi non ancora ceduti o non ancora utilizzati è rettificata (in aumento) in un’unica soluzione; per i beni ammortizzabili la rettifica va eseguita solo se non sono trascorsi quattro anni dalla entrata in funzione dei beni mobili e dieci anni dalla data di acquisto o di ultimazione nel caso di fabbricati o loro porzioni e considerando il numero dei mesi intercorrenti tra la data di acquisto del bene e quella di fuoriuscita dal regime forfettario.

Sono obbligati a presentare il modello Iva 2024 anche i contribuenti che hanno applicato il regime ordinario fino al 31 dicembre 2023 e che sono diventati forfettari a partire dal 2024. Nel modello sarà necessario comunicare l’adozione del regime forfettario a partire dal periodo d’imposta successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione barrando la casella 1 del rigo VA14 per segnalare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva prima dell’applicazione del regime.

La rettifica della detrazione va eseguita anche in questa ipotesi ma l’eventuale Iva rettificata sarà, al contrario, un debito, da versare in un’unica soluzione.

 

Dichiarazione Iva: obbligati in due casi anche i forfettari ultima modifica: 2024-02-21T06:14:00+01:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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