Dichiarazione Iva annuale al 28 febbraio 2017
L’art.4 del DL 193/2016 al comma 4, (disposizioni urgenti in materia fiscale) prevede che la dichiarazione annuale Iva deve essere presentata per l’anno d’imposta 2016, nel mese di febbraio 2017 e a decorrere dal periodo d’imposta 2017, tra il 1 febbraio e il 30 aprile dell’anno successivo.
A partire dall’anno 2002 (con l’abolizione delle dichiarazioni Iva periodiche) e fini all’anno d’imposta 2015 (dichiarazione Iva 2016) è stato concesso ai soggetti passivi, con periodo sociale ai fini delle imposte dirette, di presentare la dichiarazione Iva anche in forma unitaria, entro il termine previsto per le dichiarazione dei redditi (attualmente, l’ultimo giorno del mese di settembre) a condizione che fosse effettuata la comunicazione annuale dei dati Iva entro la fine del mese di febbraio.
Con la legge di stabilità 2015 , la disciplina di presentazione della dichiarazione Iva prevista fino all’anno d’imposta 2015 è quindi stata ridefinita, stabilendo come unico termine di presentazione quello di fine febbraio.
Il suddetto termine risulterà, tuttavia, efficace per il solo anno d’imposta 2016 (dichiarazione Iva 2017) mentre per i successivi periodi d’imposta varrà il termine del 30 aprile, secondo il disposto del DL193/2016.
L’introduzione degli obblighi trimestrali di comunicazione a partire dal 1 gennaio 2017 (vedere su questo argomento gli articoli di prossima pubblicazione) consentirà all’amministrazione tributaria di essere in possesso già entro il termine dell’ultimo giorno di febbraio dell’anno successivo dei dati “sostitutivi” della dichiarazione annuale da trasmettere con modalità analoghe a quanto avveniva con la comunicazione dati Iva. Infatti i dati relativi alle fatture emesse e ricevute trasmesse nei primi tre trimestri del 2017 (termine di trasmissione sono 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre) e quelli dell’ultimo trimestre da trasmettere entro la fine del mese di febbraio dell’anno successivo ì, consentiranno con le relative dichiarazioni periodiche (mensili, bimestrali o trimestrali) consentiranno di differire, a partire dall’anno d’imposta 2018, il termine della presentazione della dichiarazione Iva al 30 aprile.