Dichiarazione Iva 2015

La modulistica relativa alla dichiarazione Iva relativa all’anno 2014 (Dichiarazione Iva 2015) non presenta molte modifiche rispetto a quella relativa alla dichiarazione dello scorso anno. Per quanto riguarda il quadro VA, l’unica novità attiene al rigo VA 14 in cui è rchiesta la compilazione della casella 1, laddove il soggetto passivo adotti il nuovo regime forfetario operante dal 1°gennaio 2015 per le persone fisiche che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo. Il quadro VB è nuovo ed è destinato ad accogliere gli estremi identificativi dei rapporti finanziari in essere nel 2014. Si ricorda che nella dichiarazione annuale Iva dell’anno passato tali dati dovevano essere indicati nel quadro VA. Il quadro VB invece è nuovo ed è destinato ad accogliere gli estremi identificativi dei rapporti finanziari in essere nel 2014. Di maggiore rilievo sono le modifiche che interessano i sucessivi quadri VE e VF. In particolare la modifica dell’aliquota Iva dal 21% al 22% ha richiesto il necessario adeguamento del rigo VE22. Merita un accenno un’altra novità non di immediata operatività che riguarda le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione annuale Iva: il 2015 è, infatti l’ultimo anno in cui è prevista la presentazione della dichiarazione in forma unificata redditi ed Iva. In base alle disposizioni introdotte dalla legge di stabilità 2015 dovrà essere presentata in forma autonoma entro il 29 febbraio 2016. In ogni caso, per quest’anno i termini per presentare la dichirazione Iva sono invariati e vanno dal 1° maggio al 30 settembre per chi è obbligato a presentarla in forma unificata. Diversamente, per chi sceglie di presentare la dichiarazione in forma autonoma, i termini sono dal 1° febbraio al 30 settembre. Si rileva altresì, che l’obbligo generalizzato di presentare la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio prevista per il prossimo anno renderà del tutto superfluo l’invio della comunicazione annuale dati Iva ed è per questo motivo che tale ultimo adempimento dal 2006 è stato soppresso. I soggetti che presentano la dichiarazione annuale Iva in forma autonoma devono provvedere, tassativamente, a versare l’eventuale Iva a debito, entro il 16 Marzo 2015. Resta salva la possibilità di rateizzare il versamento dovuto, maggiorando dello 0,33 mensile l’importo di ogni rata successiva alla prima dovuta entro il 16 marzo. Per chi presenta la dichiarazione in forma unificata il termine di pagamento dell’Iva a debito risultante da dichiarazione, rimane ancorato alla data del 16 Marzo 2015 ed è possibile usufruire della rateizzazione. Si potrà tuttavia corrispondere l’Iva a debito entro il termine per il pagamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione, con l’applicazione dell’interesse mensile dello 0,4%. In pratica, a differenza di quanto si verifica per il contribuente che presenta la dichiarazione Iva in forma autonoma , il quale deve versare l’Iva a debito, tassativamente entro il 16 marzo 2015, il contribuente che presenta la dichiarazione Iva unificandola ai redditi può versare l’imposta a debito entro: * il 16 marzo 2015 senza maggiorazioni; * il termine di versamento degli importi dovuti in base alla dichiarazione unificata annuale, maggiorando le somme dovute degli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese. Si ricorda che possono presentare la dichiarazione Iva in forma unificata, i contribuenti:* con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare; * tenuti alla presentazione sia della dichiarazione dei redditi che di quella Iva. In mancanza di uno dei suddetti requisiti, si dovrà presentare obbligatoriamente la dichiarazione Iva in forma autonoma. Per le persone fisiche il periodo d’imposta coincide sempre con l’anno solare; di conseguenza, se il soggetto è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi, è possibile presentare la dichiarazione Iva unificata.

Dichiarazione Iva 2015 ultima modifica: 2015-04-01T19:12:38+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo