Dichiarazione integrativa a favore del contribuente

L’art.5 del D.L. n.193/2016, convertito nella Legge n.225/2016, ha apportato importanti modifiche all’art.2, commi 8 e 8-bis (ai fini delle imposte dirette, dell’Irap e dei sostituti d’imposta) e all’art.8 (ai fini Iva) del D.P.R. n.322/1998, prevedendo un’equiparazione del termine di presentazione della dichiarazione integrativa c.d. a sfavore del contribuente e di quella c.d. a favore.

Ricordiamo che, secondo la disciplina previgente, la dichiarazione integrativa a “sfavore” doveva essere presentata dal contribuente non oltre i termini stabiliti dall’art.43 del D.P.R. n.600/1973 (entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione). Mentre, la dichiarazione integrativa a “favore” poteva essere presentata “non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.

Il nuovo art.2 comma 8, del D.P.R. n.322/1998 prevede ora che le dichiarazioni sia a “sfavore”, sia a “favore” del contribuente possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l’indicazione di un maggiore o di un minore debito d’imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito, mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini stabiliti dall’art.43 del D.P.R. n.600/1973, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

L’eventuale credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative “a favore” presentate può essere utilizzato immediatamente in compensazione ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. n.241/1997. Qualora la dichiarazione a favore sia presentata oltre il termine previsto per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (ad esempio quando si accorge di un errore due, tre anni successivi a quello di riferimento), il credito può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa nonchè l’ammontare eventualmente già utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a favore del contribuente ultima modifica: 2017-04-20T06:02:04+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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