L’Agenzia delle Entrate ha approvato, con il provvedimento del 15 giugno 2017 il nuovo modello per la dichiarazione di successione e di domanda di volture catastali che potrà essere utilizzato a partire dal 12 settembre 2017.
Il modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali”, conforme a quello approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul sito internet della stessa Agenzia, unitamente ad uno specifico prodotto software per la compilazione, il calcolo e il pagamento telematico delle imposte dovute (tributi da autoliquidare), nonchè per l’invio e la stampa del modello.
A tutela dei rapporti con i contribuenti e per consentire un graduale avvio delle nuove procedure, dal 23 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 è possibile presentare, presso gli uffici competenti dell’Agenzia delle Entrate, il modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, anche utilizzando il precedente modello cartaceo (Modello 4) approvato con Decreto ministeriale del 10 gennaio 1992
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi, dai chiamati all’eredità, dai legatari entro 12 mesi dalla data di apertura della successione che coincide, generalmente, con la data del decesso del contribuente.
La dichiarazione può essere presentata direttamente dal contribuente tramite i servizi telematici, tramite un intermediario abilitato o presso l’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Se più persone sono obbligate alla presentazione della dichiarazione è sufficiente presentarne una sola.
Non c’è obbligo di dichiarazione se l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i Servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
-direttamente dal dichiarante
-dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
I soggetti obbligati al pagamento sono:
- gli eredi e i chiamati all’eredità, che non hanno ancora accettato ma che sono in possesso di beni ereditari, rispondono solidalmente delle somme dovute (da loro e dai legatari);
- il coerede che ha accettato l’eredità con beneficio d’inventario è obbligato solidalmente al pagamento nel limite del valore della propria quota ereditaria
- i legatari sono, invece, obbligati solo al pagamento delle somme relative al loro legato
Il modello di dichiarazione è composto da un frontespizio e da diversi quadri (dal quadro EA al quadro ES). I quadri da compilare necessariamente sono i dati generali, il quadro EE, il quadro EG, il quadro EA; gli altri quadri devono essere compilati solo se ne ricorrono i presupposti.