Nella dichiarazione italiana presentata dai non residenti occorre prestare attenzione all’indicazione degli oneri deducibili e detraibili di derivazione immobiliare. Per quanto riguarda gli oneri deducibili l’art. 24 comma 2 del TUIR menziona i canoni, livelli, censi e altri oneri sostenuti.
Molto piu’articolata e’la situazione per gli oneri detraibili e quindi, per quanto qui’ d’interesse in materia immobiliare, gli interessi passivi sui prestiti e mutui agrari, gli interessi sui mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale e le spese sostenute sugli immobili vincolati; a questa elencazione si aggiungono le spese detraibili ai sensi dell’art.16-bis del Tuir e, pertanto, le spese sostenute per il recupero edilizio e per la riqualificazione energetica degli edifici. In merito alla detrazione.
Le istruzioni danno poi un sostanziale via libera anche per il superbonus del 110%, allo scopo, la circolare n.24/2020 della stessa Agenzia delle Entrate precisava pero’ che i benefici non potevano spettare ai soggetti che non possiedono redditi imponibili (si tratta ad esempio delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di comodato. La stessa Agenzia delle Entrate aveva poi corretto il tiro, precisando che l’agevolazione puo’ competere anche in capo ai non residenti che non hanno redditi imponibili in quanto i redditi fondiari degli immobili detenuti sono tutti sostituiti dall’IMU.
I non residenti possono, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, optare per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione della detrazione, ai sensi dell’art.121 dello stesso DL.34/2020 (questa soluzione e’nella pratica molto utilizzata in ragione dell’incapienza o assenza di un’imposta italiana).