Detrazioni Irpef tracciabili

Al fine di poter beneficiare della detrazione IRPEF del 19% con riguardo alle spese per le quali sussiste l’obbligo di tracciabilita’e’possibile utilizzare la carta di credito intestata al coniuge a condizione che la spesa sia effettivamente sostenuta dal soggetto intestatario del documento di spesa.

Dal 1^gennaio 2020 si ricorda, l’art.1 comma 679 della L.160/2019 (legge di bilancio 2020) stabilisce che la detrazione IRPEF del 19% (sono escluse le detrazioni con percentuali diverse) degli oneri indicati nell’art.15 del TUIR e in altre disposizioni normative spetta soltanto se il pagamento e’avvenuto con:

  • bonifico bancario
  • altri sistemi di pagamento diversi dal pagamento in contante, previsti dall’art.23 del DLgs. 241/97 ( carte di debito, di credito e prepagate, asssegni bancari e circolari).

L’Agenzia delle Entrate precisa che l’onere si considera sostenuto dal contribuente al quale e’intestato il documento di spesa, non rilevando a tal fine l’esecutore materiale del pagamento, a  condizione che sia possibile assicurare la corrispondenza tra la spesa detraibile per il contribuente ed il pagamento effettuato da un altro soggetto.

La disposizione riguardante la tracciaiblita’ dei pagamenti non si applica  in relazione alle spese  sostenute per:

  • l’acquisto di medicinali e dispositivi medici;
  • prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o dal SSNa strutture private accreditate al SSN. 

Per detrarre le spese devono quindi essere pagati con strumenti tracciabili ad esempio i medici di famiglia per i certificati di buona e robusta costituzione o i medici specialisti che esercitano la libera professione ( dentisti, ginecologi, dermatologi ecc.). 

La disposizione riguarda gli oneri che danno diritto alla sola detrazione IRPEF nella misura del 19%.

Cosi ad esempio, per poter fruire della detrazione IRPEF del 19% spettante per le spese di frequenza dell scuole dell’infanzia, per le scuole del primo ciclo di istruzione, cioe’ delle scuole primarie e per le scuole secondarie di  primo grado e di secondo grado e’ necessario provvedere al pagamento con strumenti tracciabili, cio’ vale anche per le spese sostenute per i servizi scolastici integrativi, quali l’assistenza al pasto, il pre-scuola e il post-scuola che devono essere pagate con modalita’ tacciabili ai fini della spettanza della detrazione fiscale. 

 

Detrazioni Irpef tracciabili ultima modifica: 2020-10-05T06:04:00+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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