Nel caso di acquisto di un immobile locato, la detrazione spetta se entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione ed entro un anno dal rilascio dell’unità immobiliare l’immobile sia adibito ad abitazione principale.
In base a quanto previsto dall’articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR, per il mutuo ipotecario per l’acquisto di un’abitazione e delle rispettive pertinenze spetta una detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese per gli interessi passivi.
Come chiarito dalla circolare numero 14/2023 la detrazione spetta, per i mutui stipulati dal 1993, solo nel caso in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale entro un anno (l’acquisto deve avvenire nell’anno precedente o successivo a quello della stipula del mutuo).
Tale procedura processuale deve essere esercitata entro tre mesi dall’acquisto dell’immobile, se il nuovo proprietario vuole poter beneficiare della detrazione prevista dal TUIR per gli interessi passivi del mutuo.
Entro tre mesi dall’acquisto, deve essere esercitata l’azione giudiziale prevista all’articolo 447-bis c.p.c.
Nel caso in cui la procedura in esame è stata attivata dopo il superamento del periodo di tre mesi, il nuovo proprietario non può beneficiare dell’agevolazione sugli interessi passivi del mutuo.