I modelli e le relative istruzioni del 730 e dell’Unico persone fisiche pubblicati sul sito dell’Agenzia delle entrate riflettono, anche in tema di oneri detraibili e deducibili, le modifiche legislative intervenute nel corso dell’anno 2014.
In materia di oneri detraibili analizziamo le principali novità, iniziando con la pubblicazione di questo articolo relativo alle detrazioni fiscali sulle polizze di assicurazione.
i contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni (inabilità temporanea, invalidità permanente e morte) stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è possibile fruire della detrazione del 19% sui premi versati nel 2014, nel limite di € 530 (anche se versati all’estero o a compagnie estere) a condizione che:
- il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni;
- il contratto non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.
Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, danno diritto alla detrazione del 19% i premi versati nell’anno 2014 nel limite massimo di € 530 solo se riguardano contratti di assicurazioni che hanno per oggetto:
- il rischio di morte;
- l’invalidità permanente non inferiore al 5% (da qualunque causa derivante);
Nel caso di polizze miste, stipulate o rinnovate dal 2001, che prevedono la copertura in caso di morte, permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza e riscatto, la parte di premio che può fruire della detrazione d’imposta è solo la quota riferibile ai rischio di morte.
Nel caso di polizze miste che prevedono la copertura in caso di malattia o infortunio è necessario individuare la quota di premio che copre il rischio di invalidità permanente non inferiore al 5%, che risulta essere detraibile; la quota di premio che copre il rischio malattia non è detraibile.
Per entrambe le tipologie di contratti di assicurazione (stipulati entro il 31.12.2000 ovvero stipulati dal 1.1.2001) ulteriore fondamentale condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione è che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che invece può essere chiunque.
I premi di assicurazione, nelle condizioni e nei limiti sopra indicati possono essere portati in detrazione anche se sostenuti per conto di familiari fiscalmente a carico.
Sul punto la C.M. n. 17/E/2006 ha precisato che il soggetto che ha sostenuto la spesa ha il diritto alla detrazione indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti sia come contraente che come assicurato.
Il contribuente detrae quindi il premio assicurativo, nei seguenti casi:
- se è contraente e assicurato;
- se è contraente, e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente e assicurato è un suo familiare a carico;
- se contraente è un familiare a carico e assicurato è il dichiarante.
Come detto poi, a decorrere dall’anno 2014 è previsto un particolare regime di detraibilità per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana: si deve trattare di quei contratti che coprono il rischio di non autosufficienza, intesa quale incapacità nell’assunzione di alimenti, di espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, di deambulazione, di capacità di indossare indumenti. Premesso che la detrazione spetta a condizione che l’impresa di assicurazione non possa recedere dal contratto, viene poi previsto uno specifico limite: la detrazione spetta nel limite di € 1.291,14 calcolato al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente indicati precedentemente.
A seguito di tale sdoppiamento del limite di detraibilità sono state conseguentemente anche modificate le modalità di indicazione di tali oneri nell’ambito del modello 730/2015 e del modello Unico PF 2015: andranno indicati rispettivamente nei righi da E8 a E12 (modello 730) o nei righi da RP8 a RP14 (modello Unico PF) con il codice 36 i premi pagati nel 2014 per le assicurazioni contro il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, stipulate o rinnovate dal 2001 e i premi pagati per le assicurazioni sulla vita o contro gli infortuni, stipulate o rinnovate fino al 2000, detraibili nel limite di € 530, mentre andranno indicati con il codice 37 i premi pagati nel 2014 per assicurazioni contro il rischio di non autosufficienza, detraibili nel limite di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazione aventi ad oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente di cui al codice 36.
Per quanto riguarda infine la documentazione necessaria che deve essere esibita in caso di controlli, il contribuente deve conservare la certificazione o la documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione nella quale vengono evidenziati i dati del contraente, i dati dell’assicurato, la tipologia e la decorrenza del contratto, e gli importi fiscalmente rilevanti (nel caso di polizze miste tale indicazione è fondamentale per il corretto inserimento dell’importo detraibile).