Detrazioni delle spese condominiali

Sulle parti comuni di edifici condominiali di cui all’art. 1117  c.c. sono molteplici gli interventi di recupero e di riqualificazione energetica che consentono ai condomini di poter beneficiare delle detrazioni fiscali. Rispetto alla disciplina prevista per le singole unita’ immobiliari e’ possibile beneficiare della detrazione Irpef anche per gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti sulle parti comuni.

Con riguardo alle spese relative ai lavori sulle parti comuni dell’edificio, la detrazione spetta al singolo condomino in rapporto ai millesimi di proprieta’.  Nel caso in cui il condomino paghi la propria parte di spese, l’amministratore rilascia una certificazione dalla quale risulti, oltre alla generalita’ del contribuente, ai dati catastali dell’immobile e all’ammontare delle spese, la quota parte millesimale a lui imputabile. Si ricorda che il beneficio compete con riferimento all’anno di effettuazione del bonifico da parte dell’amministratore di condominio.

Nel caso in cui il condomino e’ moroso si prendono in considerazione due ipotesi:

  • paga tardivamente, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta  in cui sono stati effettuati i pagamenti con bonifico da parte dell’amministratore in tal caso permane il diritto a beneficiare della detrazione (cosi’, ad esempio, per i bonifici dell’amministratore pagati nel 2017, i condomini morosi possono pagare e regolarizzare la loro posizione entro il 31 0tt0bre 2018 se presentano il modello Redditi PF 2018).
  • Non paga o paga successivamente al suddetto termine la detrazione non spetta.

Nell’ipotesi in cui le spese sono state non sono state pagate da alcuni condomini ma pagate interamente da parte dell’amministratore,  attingendo da un fondo comune, la ripartizione della detrazione avviene tra i singoli condomini in regola con i pagamenti sempre entro il limite della propria quota millesimale.

 

Detrazioni delle spese condominiali ultima modifica: 2018-09-19T06:08:42+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

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