Detrazione spese veterinarie
Con riferimento alle spese veterinarie è prevista una detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di spese di 387,40 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir). Le spese sostenute per l’acquisto di mangimi speciali per animali da compagnia, anche se prescritti dal veterinario, non sono ammesse alla detrazione poiché non sono considerati farmaci, ma prodotti appartenenti all’area alimentare.
Detrazione spese di intermediazione immobiliare
Dall’Irpef lorda è possibile detrarre il 19% dei compensi comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir). Poiché la legge subordina l’agevolazione alla condizione che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, il beneficio viene meno qualora l’acquisto dell’immobile non si concluda a causa della mancata stipula del contratto definitivo di compravendita.
Detrazione spese per gli addetti all’assistenza personale
Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19%. E’ possibile fruire del beneficio solo se il reddito complessivo non supera 40mila euro. Il beneficio deve essere calcolato su un ammontare di spese non superiore a 2.100 euro (la detrazione massima, quindi, è di 400 euro). Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il tetto deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.
Detrazione spese per recupero patrimonio edilizio
Possono fruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, Tuir) coloro che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato). In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi anche dall’inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell’immobile) all’esecuzione degli interventi.