Con la circolare n, 43 del 18/11/2016 è arrivato il chiarimento dell’Amministrazione finanziaria che tutti attendevano. Con un interpello un contribuente ha chiesto se può fruire dell’agevolazione IRPEF di cui alla lett.d) dell’art.16-bis comma 1 del TUIR per l’acquisto di box auto da destinare a pertinenza della propria abitazione nel caso in cui il prezzo di acquisto sia stato pagato con assegno (come spesso accade in sede di rogito notarile). Al fine di ottenere le detrazioni IRPEF del 36%-50% per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio e della detrazione IRPEF/IRES del 55-65% per quelli di riqualificazione energetica è previsto che il pagamento delle spese detraibili avvenga con bonifico bancario dal quale risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato, la detrazione non è riconosciuta in caso di effettuazione dei pagamenti con modalità diverse. L’Agenzia delle Entrate ha affermato che in casi di non completa compilazione del bonifico, la detrazione non spetta, salvo che il pagamento mediante bonifico venga ripetuto correttamente.
Nella circolare n.43/2016 l’Amministrazione finanziaria fornisce un’apertura a favore dei contribuenti secondo la quale le detrazioni per gli interventi di recupero edilizio e per la riqualificazione energetica spettano anche se il bonifico è incompleto. In questo caso il beneficiario dell’accredito (l’impresa che ha eseguito i lavori di ristrutturazione) occorre che attesti nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio di aver ricevuto le somme e di averle incluse nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del suo reddito.
Anche sul bonifico incompleto, in riferimento alle detrazioni per le spese di riqualificazione energetica che prevedono, a fronte di interventi volti a migliorare l’efficienza energetica, una detrazione di imposta, pari al 65% della somma spesa, da ripartire in dieci rate annue di pari importo, si è espressa la Commissione tributaria di Verona che consente la regolarità della detrazione delle spese motivando la sua decisione per il fatto che bisogna far prevalere la sostanza (la regolarità della documentazione e l’adempimento delle varie prescrizioni) sulla forma (la mancata indicazione di alcuni elementi nel bonifico) non essendo stato impedito all’Erario il riscontro della regolarità fiscale delle operazioni tutte regolarmente documentate.
Faccio riferimento alla circolare n° 43/2016 per chiedere se esiste un modulo dell’Agenzia delle Entrate che semplifichi la richiesta della fattura dell’acquisto di una caldaia fornita ed installata da un’artigiano di mia fiducia con i requisiti di risparmio energetico e l’indicazione nella causale del bonifico come solo acquisto caldaia.
Il modulo è necessario per la compilazione da parte dell’impresa che ha effettuato il lavoro, la ricezione del pagamento e la convalida dei requisiti necessari per il rimborso nella denuncia del 730/2018. Ringrazio per la risposta e saluto.
Buonasera, rispondo alla sua domanda e mi scuso per il ritardo dovuto ai miei impegni lavorativi, dicendo che non esiste un modulo predisposto dall’Agenzia delle Entrate per indicare i riferimenti relativi alla fattura del fornitore per i servizi di ristrutturazione e di sostituzione caldaia che le sono stati offerti, basta indicarli nella descrizione contenuta nel bonifivo che ha effettuato al suo fornitore.
Distinti saluti
Gaetano Pappalardo
ho sostenuto delle spese per ristrutturazione con assegno bancario nel 2017. posso usufruire delle detrazione se mi faccio fare una dichiarazione di atto notorio dalle imprese che i corrispettivi verranno inclusi nella contabilità ai fini della loro concorrenza alla determinazione del reddito d impresa?
Non e’possibile usufruire della detrazione attraverso la procedura che ha esposto, in quanto e’ necessario aver pagato le spese non con assegno ma con bonifico bancario, indicando le generalita’del beneficiario, il suo codice fiscale e la partita IVA.
Ho subito accertamenti nel 2012 da Ag.Entr. sulla detrazione effettuata su 730 per un’installazione di un impianto solare il cui pagamento fatto con bonifico privo (per errore) dei dati dell’installatore, con conseguente addebiti, multe, interessi e mancata possibilità di continuare l’ inserimento della detrazione sui successivi 730 (per tre anni). Ora vengo a conoscenza che tale obbligo poteva essere non vincolante (circolare n. 43/E del 18/11/2016) presentando una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il beneficiario attestasse che tale somma fosse inclusa nella propria contabilità d’impresa (cosa non suggerita dall’agenzia). La mia domanda è:
– posso a distanza di anni recuperare anche in parte ciò che ho erroneamente pagato ?
Grazie della cortese risposta.
Buonasera, si e’ in presenza di un atto che poteva impugnare entro sessanta giorni dalla notifica, decorso questo termine, che viene definito perentorio, l’atto tributario e’divenuto definitivo e non piu’ contestabile, la conseguenza e’che il ricorso proposto dopo sessanta giorni dalla notifica e’inammissibile, con il rischio di subire anche una condanna alle spese. Allo stesso modo non e’possibile presentare un’istanza di rimborso, in quanto ci sono delle sentenze della Corte di Cassazione che escludono la presentazione dell’istanza di rimborso dopo aver pagato un atto notificato dall’amministrazione finanziaria, pertanto la stessa verrebbe rigettata dall’ufficio a cui e’ rivolta. In conclusione il contribuente che paga a seguito di avviso di accertamento e di cartella non puo’ successivamente chiedere alcun rimborso, anche se l’atto e’ illegittimo.
Gaetano Pappalardo
SALVE,
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ANNO 2018 TUTTI PAGATI CON BONIFICI ORDINARI. FACENDO STILARE UN ATTO NOTORIO COME PREVISTO DALLA CIRCOLARE 43/E DEL 18/11/2016 DALL’IMPRESA ESECUTRICE, E’ POSSIBILE LA DETRAZIONE?
GRAZIE MILLE
Buonasera,
e’necessario, per aver diritto alla detrazione relative alle spese di ristrutturazioni sostenute nell’anno 2918 avere a disposizione non solo l’atto notorio rilasciato dall’impresa esecutrice dei lavori ma anche le fatture emesse da quest’ultima, riguardanti ciascun intervento di ristrutturazione eseguito.
Saluti
Dott.Gaetano Pappalardo
salve nel 2012 ho effettuato dei lavori usufruendo del piano energetico i pagamenti i pagamenti delle fatture sojo stati effettuati tutti con bonifico errato ho fatto l atto notorio di tutti i documenti ora l agenzia delle entrate mi richiede indietro i soldi perche’ la circolare 43/2016 si riferisce solo a ristrutturazioe e non va a ritroso grazie se mi risponde
Buonasera,
la circolare 43/2016 si riferisce sia ai lavori di ristrutturazione che ai lavori di risparmio energetico ma l’atto notorio lo deve richiedere al beneficiario del bonifico che e’ l’impresa che ha eseguito i lavori, in cui deve dichiarare di aver regolarmente ricevuto gli importi che risultano dal bonifico e li ha regolarmente registrato in contabilita’. Per eventuali ulteriori chiarimenti puo’ scrivermi al seguente indirizzo di posta elettronica: info@studiopappalardo.com.
Distinti saluti
Gaetano Pappalardo
Salve, ho acquistato una casa con box pertinenziale ma ho commesso l’errore di non fare un bonifico specifico per le detrazioni, posso comunque rimediare presentando una carta dal costruttore che attesti di aver ricevuto il bonifico? grazie
Buongiorno Sig.Alberto
per fruire della detrazione, il pagamento deve avvenire mediante bonifico, anche in caso di versamenti in acconto. La dichiarazione che deve mettere a disposizione il costruttore riguardera’ solo i costi di costruzione sostenuti per la realizzazione del box pertinenziale.
Distinti saluti
Gaetano Pappalardo
Buon giorno Dr. Pappalardo, sto facendo, 2021, una ristrutturazione edilizia. per sbaglio ho pagato, 2021, i primi 3 bonifici, a 3 differenti ditte, con 3 bonifici parlanti ma imputando il mio codice fiscale al posto della partita iva della ditta e viceversa per la sua partita iva imputata al posto del mio c.f. Cosa posso fare per non perdere la detrazione del 50%? Se le banche dei fornitori hanno operato la ritenuta d’acconto, che mi domando a che cf/p.iva sia stata riferita, è impossibile ripetere il versamento con nuovo bonifico parlante. La circolare 43e del 2016 fa riferimento all’acquisto di box e non lavori di ristrutturazione. Non vorrei mi fosse contestato successivamente, dalla mia ade di torino. A ciò si aggiunge che vorrei cedere il credito alla banca ma temo non mi accetterà l’atto notorio. La ringrazio dell’aiuto per uscire dal caos che ho generato. Buon lavoro
Buon pomeriggio,
per i lavori di ristrutturazioni edilizia, pagati a mezzo bonifico, ha diritto alla detrazione se gli importi sono stati pagati effettivamente alle tre ditte che hanno eseguito i lavori. Se ha commesso degli errori nella compilazione del bonifico sono da considerarsi formali, a condizione che quando dovra’ indicare ogni anno nella sua dichiarazione dei redditi la singola rata, riferita al singolo importo complessivo dichiarato, riportera’la partita Iva della ditta che ha eseguito i lavori.
Distinti saluti
Gaetano Pappalardo