La detrazione del 50% per le spese di ristrutturazione compete al proprietario o al titolare di diritto reale di godimento sull’abitazione, ovvero anche al detentore del fabbricato intendendo per tale il familiare convivente o il comodatario o locatario (se il contratto e’ debitamente registrato. A tal fine il comodatario per avere diritto alla detrazione deve sostenere le spese (fatture a lui intestate e bonifici di pagamento) a prescindere dal fatto che il provvedimento abilitativo dei lavori sia stato rilasciato a nome del proprietario.
I bonifici devono pertanto contenere il codice fiscale del soggetto che risulta anche intestatario delle fatture. Se le fatture risultano intestate al proprietario per attribuire comunque la detrazione al comodatario occorre integrare la fattura indicando il comodatario come soggetto che ha diritto alla detrazione. Ai fini della detrazione, il comodatario non deve avere necessariamente la residenza nell’appartamento ma deve essere a sua disposizione (per esempio, non puo’ essere locato a terzi).