Detrazione per ristrutturazione anche al convivente

La questione da discutere riguarda la possibilità per il convivente non proprietario di beneficiare della detrazione per ristrutturazione del 50% dell’immobile in cui ha la propria residenza pur non essendo familiare del proprietario e non detenendo l’immobile a nessun titolo.

L’orientamento  di prassi consolidatosi nel tempo afferma che il convivente non familiare del titolare dell’immobile che sostiene le spese per interventi agevolabili ai sensi dell’art.16-bis del TUIR può beneficiare del bonus fiscale solo se risulta detentore dell’immobile in base a un contratto di comodato.

A seguito dell’entrata in vigore della L.76/2016, recante la “Regolamentazione delle unioni civili tra le persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze”, tale legge ha equiparato il vincolo giuridico derivante dal matrimonio a quello prodotto dalle unioni civili. Lo stesso, però, non è stato previsto in relazione alle convivenze di fatto.

L’agenzia delle Entrate ha dichiarato che sono stati estesi ai conviventi di fatto alcuni specifici diritti spettanti ai coniugi ed è stato riconosciuto al al convivente superstite il diritto di abitazione nonchè la successione nel contratto di locazione della casa di comune residenza in caso di morte del conduttore o di suo recesso. Pertanto la disponibilità -e quindi la detenzione- dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza senza che vi sia la necessità di stipulare, a tal fine, un contratto di comodato.

In conclusione, il convivente more uxorio che sostiene le spese dell’intervento di recupero edilizio agevolabile può beneficiare della detrazione alla stregua del familiare convivente e la convivenza deve sussistere fin dal momento in cui iniziano i lavori.

 

 

Detrazione per ristrutturazione anche al convivente ultima modifica: 2016-08-02T06:05:57+02:00 da Dott. Gaetano Pappalardo

3 Commenti

  • Gentilissimo Avvocato.
    Nel 2010 ho acquistato un immobile con la mia compagna intestandolo al 50%. Nel 2011 abbiamo fatto lavori di ristrutturazione. A partire dal 730/2012 redditi 2011, abbiamo riportato le detrazioni fiscali per una quota del 50% ognuno.
    Nel maggio 2013, ho rilevato il 50% dell’immobile dalla mia compagna, diventando proprietario al 100%. Però nei 730 successivi (dal 730/2014 al 730/2016), non conoscendo l’automatismo del passaggio del diritto di detrazione al proprietario, ho continuato a riportare le detrazioni fiscali solo per la quota del 50%. Solo quest’anno ho saputo che la mia compagna non aveva più inserito le sue quote di detrazione.
    Quindi sono a chiederle come posso fare a recuperare le detrazioni non godute per quei 3 anni.
    Grazie

  • Buongiorno,

    Per quanto riguarda il recupero della detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazioni, per gli anni 2014 e 2015, non può presentare un’istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate in quanto essendo la detrazione complessiva rateizzata in dieci anni, se in uno degli anni in cui si ha diritto non viene utilizzata, o si detrae in parte, si perde la possibilità di utilizzare la rata non detratta o parte di essa, per gli anni successivi.
    Per l’anno 2016 c’è la possibilità di:
    -presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo. Il modello 730 integrativo deve essere presentato a un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all’ente pensionistico o era stato presentato direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia delle Entrate
    -presentare, in alternativa, un modello REDDITI Persone fisiche entro il termine del 31 ottobre.

    Cordiali saluti

  • La ringrazio molto per il gentile ed utile riscontro.
    Buona giornata

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